A norma dell’art. 135 è eletto dalla corte fra i suoi componenti. Rimane in carica per 3 anni ed è rieleggibile.

L’elezione avviene a maggioranza assoluta (scrutinio segreto con distruzione delle schede). Se nessuno riporti maggioranza, si procede ad una nuova votazione e dopo questa si va al ballottaggio tra i due più votati. Viene eletto chi ha riportato più voti. In caso di parità è eletto il più anziano in carica ed in mancanza il più anziano in età.

Il criterio di scelta secondo “l’anzianità in carica” è stato adottato per consentire a tutti i giudici l’accesso alla carica.

Poteri :

1) rappresenta la corte ed esercita poteri di esternazione

2) sovrintende alle attività delle commissioni,fissa con decreto il giorno delle udienze pubbliche e convoca la corte se nessuno si costituisce, può convocare la corte in consiglio; regola la discussione e può determinare i punti sulla quale si deve svolgere

3) provvede ad indagini ed interrogazioni

4) Nomina nei giudizi di legittimità un giudice per l’istruzione e la relazione della causa tenendo conto delle competenze specifiche del giudice e convoca la corte entro 20 giorni per la discussione

5) preside le sedute, dirige gli uffici amministrativi e ha poteri di polizia

6) può con provvedimento motivato dimezzare i termini dei provvedimenti;

7) nelle deliberazioni vota per ultimo perché il suo voto è prevalente. Nei giudizi di accusa in caso di voto in parità prevale quello più favorevole all’imputato.

8) Sottoscrive le sentenze e le ordinanze

Esistono poi:

a) vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di impedimento

b) il giudice anziano che è supplente del vicepresidente

c) il giudice delegato, che rappresenta l’organo ed è scelto di volta in volta dal presidente

d) commissione per gli studi, regolamenti e biblioteca

e) ufficio di presidenza con funzioni finanziarie

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