In Italia, l’unico precedente storico di giustizia costituzionale è il Senato regio come Alta corte di giustizia previsto nello Statuto Albertino che giudicava :
1)    sui crimini di alto tradimento e attentato alla sicurezza dello stato da chiunque commessi ( tranne i re la cui persona è sacra ed inviolabile)
2)Â Â Â Â i reati ministeriali e i reati connessi
3)Â Â Â Â i reati commessi dagli stessi senatori, ad eccezione del caso di flagranza
Vi era anche un controllo dei vizi formali nel senso del rispetto delle norme di procedura dello statuto, solo nel 1947 si può effettivamente parlare di vizi materiali.
           Il problema di una vera giustizia costituzionale si pose seriamente solo in Assemblea Costituente.
Due erano i gruppi contrari alla costituzione della corte costituzionale: i vecchi sostenitori del regime liberale ( es Nitti considerava la corte inutile e dannosa, propria dei paesi non unitari, federali) che esaltavano invece il ruolo della Corte di Cassazione ( Bertone la considerava  “ monumento di sapienza che in 80anni ha risolto tutti i conflitti”) e la sinistra marxista preoccupata dall’eventuale perdita di importanza della supremazia parlamentare.
Favorevoli alla corte erano altri costituenti ( Dovetti, A.Moro,La Pira).
L’1 gennaio ’48 entrava in vigorela Costituzionema mancava ancorala Corte. Così, l’esercizio della giustizia costituzionale fu affidata momentaneamente ai giudici comuni (per 8 anni) che giudicavano con effetti solo inter partes e solo nel 1956la Corteentrò in funzione.
Merita accenno anche l’Alta Corte per la regione Sicilia [che giudicava sull’incostituzionalità di leggi regionali e statali, e sui reati di presidente e assessori regionali] la cui fine fu segnata da 3 episodi:
1)Â Â Â Â una sentenza della corte costituzionale che dichiarava di aver assorbito le funzioni di controllo delle leggi
2)    la nomina di 3 dei suoi membri come giudici costituzionali che inizialmente svolsero entrambi i compiti finche non si videro costretti a dover giudicare la legittimità di una legge siciliana e così si dimisero
3)Â Â Â Â una sentenza definitiva del Palazzo della Consulta che dichiarava illegittimo il residuo di foro penale siciliano.