Le decisioni sono precedute da attività conoscitive dette “istruttorie”.

L’uso del termine “attività istruttorie” appare inappropriato perché :

1) la corte non è organo giurisdizionale ma ha solo funzioni di controllo della costituzionalità

2) è controverso se la corte possa accertare i fatti, essendo organo con il compito di controllare le norme

3) non ci sono indicazioni normative sui poteri d’istruttoria della corte

4) non c’è testimonianza di importante uso di tali attività

5) non c’è interesse sull’argomento da parte della dottrina

Tuttavia

1) anche se è vero che la corte non è un giudice come gli altri, non si può negare la natura processuale dei procedimenti e l’uso di strumenti e formule giurisdizionali ( giudici, udienza, parti… etc)

2) anche se è vero che la corte non si occupa di fatti ma di norme, il giudizio sulle norme è un giudizio su una situazione normativa connessa quindi a situazioni di fatto

In ogni caso la corte deve conoscere i fatti che hanno dato origine alla qualcosa ed è per questo che l’ordinamento le riconosce i poteri d’istruttoria necessari per acquisire elementi utili al suo giudizio.

L’attività istruttoria della corte non mira solo all’accertamento di fatti/norme che hanno originato il giudizio, ma tende ad analizzare anche l’impatto sociale ( politico, istituzionale, finanziario…etc) che il giudizio finale avrebbe.

Accanto alle istruttorie formali e dirette ( cd. Ordinanze istruttorie della corte) , non si devono dimenticare quelle informali (es. i lavori silenziosi svolti dagli assistenti ) o quelle indirette ( quando la corte restituisce gli atti al giudice a quo per approfondimenti).

Il futuro dell’attività istruttoria presso la corte è destinato a crescere e con esso anche l’uso di pareri di scienziati e giuristi esperti nei vari settori in cui operare.

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