Testi unici

In dottrina si è parlato di delega anomala in riferimento alla redazione dei testi unici.

Nel caso dei testi unici occorre distinguere tra:

  • testi unici meramente compilativi, pur perseguendo il medesimo scopo di ristabilire la maggiore unità possibili tra le disposizioni vigenti in una determinata materia, tale finalità debbono realizzarsi senza apportare modificazioni sostanziali alle vigenti disposizioni di legge.
  • testi unici di coordinamento, raccolgono e armonizzano tra loro, le disposizioni in una determinata materia, eliminando quelle già abrogate, ma anche abrogando quelle incompatibili con la suddetta armonizzazione, oppure aggiungendo norme nuove, purché finalizzate all’integrazione e al coordinamento delle norme vigenti.

Nel caso dei testi unici di coordinamento, si può parlare di delegazione legislativa anomala, poiché se da un lato le relative leggi di delega, non stabilivano principi e criteri direttivi dall’altro i decreti del governo assumevano comunque la forma di decreti legislativi dotati di forza di legge in quanto, se nò non avrebbero avuto la capacità di abrogare le disposizioni legislative contrastanti con le esigenze di coordinamento.

La giurisprudenza è orientata nel senso di ritenere che i testi unici meramente compilativi siano il frutto di una semplice potestà amministrativa, poiché la volontà legislativa sarebbe indissociabile con la facoltà di modificare, coordinare ed integrare le norme vigenti.

Testi unici compilativi sono stati pertanto considerati come una semplice fonte di cognizione: come tali non vincolanti per i giudici, che qualora lo ritengano difforme dalle disposizioni legislative originarie, che avrebbero dovuto essere pedissequamente riprodotte, le disapplicano.

I testi unici cosiddetti misti, in quanto aventi ad oggetto il coordinamento non soltanto di disposizioni legislative, ma anche disposizioni regolamentari, previste dalla legge 59 del 1997 e quella del 99. Esempio: i disegni di legge di semplificazione, dove il governo propone annualmente le norme di delega o di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici di natura legislativa o regolamentare.

Inoltre al governo è attribuita la facoltà di adottare testi unici contenenti, in un unico testo con le opportune differenziazioni disposizioni legislative e regolamentari.

E’ comunque pacifico che rientrando nella categoria di testi unici meramente compilativi, quelli relativi alle leggi costituzionali e quelli eventualmente adottati dalle regioni in relazione alle proprie leggi.

Conferimento al governo dei poteri necessari in caso di guerra

L’articolo 78, stabilendo che “le camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al governo i poteri necessari” è stato interpretato dalla dottrina in due modi differenti:

Secondo una prima tesi il conferimento al governo dei poteri necessari si configurerebbe come una delega legislativa, ancorché molto anomala giacchè l’imprevedibilità delle esigenze belliche di per sé esclude com’è ovvio, il rispetto dei limiti previsti dall’articolo 76;

secondo un’altra tesi invece la legge di conferimento dei poteri esercitabili dal governo in tempo di guerra andrebbe ricostruita come un’autorizzazione all’esercizio della potestà legislativa straordinaria mediante decreti legge anomali, assoggettati all’obbligo di conversione, ma svincolati dal rispetto del termine previsto all’articolo 77.

La maggiore incisività del ruolo del Parlamento in via preventiva e la maggiore libertà di azione che deriva al governo dall’operare mediante atti definitivi, quali sono i decreti legislativi piuttosto che mediante atti provvisori, quali sono i decreti legge, costituiscono argomenti che fanno preferire la tesi della delega anomala. Gli atti adottati dal governo in tempo di guerra, sono essi qualificati come decreti legislativi o come decreti legge anomali, oltre ad avere la normale forza di legge, possono altresì derogare a norme costituzionali senza necessità di ricorrere allo strumento della revisione costituzionale. Del resto, è la stessa costituzione a prevedere per il tempo di guerra l’automatica o soltanto possibile operatività di norme che derogano ad alcune delle norme costituzionali vigenti

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