Le società quotate comportano come abbiamo detto una polverizzazione del capitale sociale e quindi si pone il problema di assicurare la partecipazione all’assemblea e la sua conseguente funzionalità. Per tale motivo la legge ha stabilito una serie di soluzioni, un tempo esclusive delle società quotate e ora estese alle altre società aperte, come quella relativa alla previsione di quorum costitutivi e deliberativi minori per l’assemblea straordinaria, o la possibilità per gli statuti di tali società di prevedere una convocazione unica e quindi di rendere operativi immediatamente i quorum previsti per le convocazioni successive, o la possibilità del voto di corrispondenza o del voto dato per via elettronica (il cui esercizio per le società quotate resta comunque soggetto al potere regolamentare della Consob).

Il testo unico finanziario inoltre stabilisce specifiche regole in tema di assemblea per le società quotate (estese anche alle altre società aperte). Ad esempio per la convocazione dell’assemblea si riconosce il relativo potere anche ad almeno due membri del consiglio di sorveglianza o del collegio sindacale e si dispone che l’avviso della convocazione possa essere pubblicato sul sito Internet della società. Lo strumento di Internet è inoltre utilizzato per portare a conoscenza degli azionisti i dati e la documentazione necessaria per rendere più consapevole la loro partecipazione all’assemblea.

Viene prevista inoltre una fase intermedia tra la convocazione e la data fissata per l’assemblea in cui le minoranze possono chiedere l’integrazione dell’ordine del giorno o porre domande sulle materie all’ordine del giorno cui gli organi competenti devono rispondere al più tardi durante l’assemblea a meno che tal informazioni non siano già disponibili sul sito internet della società. Ancora più significative sono gli aspetti relativi alla legittimazione dell’intervento e alla disciplina della rappresentanza.

Per quanto riguarda la legittimazione dell’azionista all’intervento in assemblea e al diritto di voto diversa è la disciplina applicabile alla società quotata rispetto alla società non quotata. Infatti mentre per la società non quotata lo statuto può richiedere che le azioni siano registrate nel conto dell’azionista e siano incedibili fino alla chiusura dell’assemblea per la società quotata si prevede che la legittimazione ad intervenire può essere attestata dall’intermediario sulla base delle evidenze della giornata contabile del settimo giorno di mercato precedente la data fissata per l’assemblea. Pertanto gli eventuali trasferimenti successivi delle azioni non sono rilevanti ai fini della legittimazione all’esercizio di voto. Tale soluzione ovviamente può determinare che partecipi alla votazione chi non è più azionista e al contrario che non possa parteciparvi chi al momento dell’assemblea è divenuto tale.

Per quanto riguarda la rappresentanza per le società quotate è previsto che, salva diversa disposizione dello statuto, la società può designare un soggetto cui i soci possono conferire una delega con le istruzioni di voto. In presenza di un conflitto di interessi mentre per le società non quotate viene limitato a priori la possibilità di attribuire un potere di rappresentanza, per le società quotate si richiede solo che il socio sia consapevole di tale situazione (e quindi ponendo a carico del rappresentante l’onere della prova di averne dato comunicazione) ed abbia dato specifiche disposizione di voto per ciascuna delibera. Pertanto a tali condizioni la delega è consentita anche a chi controlla o sia controllato dalla società, che sia componente di un organo di amministrazione o di controllo della società o che sia legato alla società stessa da rapporti patrimoniali in grado di comprometterne l’indipendenza.

La legge si occupa infine di alcuni fenomeni riguardanti vicende di massa e quindi non semplici rapporti tra l’azionista e il rappresentante, consistenti nella sollecitazione al conferimento di deleghe di voto e nell’attività delle associazioni di azionisti. La sollecitazione consiste nella richiesta di conferimento di deleghe rivolte a più di duecento azionisti accompagnata da raccomandazioni o indicazioni idonee ad influenzare il voto. Essa viene considerata come un possibile strumento per contribuire alla vita della società più economico rispetto alla partecipazione diretta all’assemblea ma può rappresentare anche una occasione per manovre speculative e poco trasparenti. Pertanto la legge oltre a disporre l’applicazione della disciplina sopra descritta in tema di rappresentanza richiede che il promotore diffonda un prospetto e un modulo di delega attribuendo alla Consob il potere di intervenire richiedendo informazioni integrative e particolari modalità di diffusione.

L’obiettivo della legge è quello di far si che l’azionista possa effettuare una scelta consapevole affermando quindi una responsabilità specifica del promotore per la completezza delle informazioni e stabilendo anche che negli eventuali giudizi per il risarcimento dei danni a seguito della violazione di tali obblighi sia onere del promotore provare di aver agito con la diligenza richiesta. A tale disciplina non sono invece soggette le richieste di conferimento di deleghe accompagnate da raccomandazioni idonee ad influenzare il voto, da parte delle associazioni di azionisti. In questo caso infatti si presuppone che l’adesione del socio alla associazione assicuri di per sé la consapevolezza della scelta. Viene quindi richiesta solo che l’associazione non eserciti attività di impresa e che vi partecipino almeno cinquanta persone con una partecipazione non superiore all’uno per mille del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto. In tal modo la legge vuole assicurarsi che le associazioni siano realmente espressione della categoria dei piccoli azionisti.

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