L’attività delle società presenta di regola tutti i caratteri propri dell’attività di impresa, art. 2082, cioè un’attività produttiva esercitata in modo professionale ed organizzato. Quindi, alle società è applicabile la disciplina dell’attività di impresa, perciò se l’attività esercitata è un’attività commerciale, la società è esposta al fallimento.

Ma, la società può essere utilizzata anche per l’esercizio di attività produttiva a carattere non imprenditoriale. Esempi ne sono le società occasionali e le società fra professionisti.

L’art. 2247 richiede che l’attività delle società occasionale abbia carattere produttivo, ma non fa cenno al requisito della professionalità richiesto dall’art. 2082 per l’acquisto della qualità di imprenditore. Perciò, è legittimo ritenere che l’esercizio in comune di un’attività comune non professionale, occasionale, è sufficiente per dar vita ad una società, ma nel contempo non da vita ad un’impresa per difetto del requisito della professionalità.

Alle società occasionali è applicabile la disciplina del tipo di società prescelto, ma non la disciplina dell’impresa. In particolare, se l’attività è commerciale, la società occasionale è sottratta al fallimento.

Non si ha né società né impresa quando due persone realizzano insieme un affare che si risolve nel compimento di un solo atto economico o anche più atti non coordinati da un disegno unitario. In tal caso difetta il requisito fondamentale dell’attività, serie di atti coordinati, essenziale per aversi sia società, sia impresa.

Sia ha sia società sia impresa quando due persone decidono di compiere insieme un singolo affare complesso, cioè un affare che implica il compimento di operazioni numerose e l’utilizzo di un apparato produttivo idoneo ad escludere il carattere occasionale e non coordinato dei singoli atti economici.

L’ammissibilità di società senza impresa resta circoscritta alle ipotesi in cui si sia in presenza di esercizio in comune di attività oggettivamente non duratura, cioè di un’ attività che si esaurisce nel compimento di pochi atti elementari coordinati, che non richiedono la predisposizione di alcun apparato produttivo oggettivamente apprezzabile.

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento