La diversità dei quorum contraddistingue, da un lato, le assemblee ordinarie e straordinarie e, dall’altro, le assemblee di prima convocazione da quelle di seconda (o terza, ecc). Per parlare di seconda convocazione, comunque, devono ricorrere due circostanze:

  • l’assemblea deve tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.
  • l’assemblea deve essere chiamata a deliberare sugli stessi oggetti posti all’ordine del giorno della prima convocazione.

Per comprendere correttamente il sistema, tuttavia, occorre procedere ad un’analisi precisa:

  • per l’assemblea ordinaria si richiede distintamente un quorum costitutivo ed un quorumdeliberativo (art. 2368 co. 1), e quindi:
    • in prima convocazione l’assemblea si intendere regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Essa, inoltre, delibera a maggioranza assoluta (voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti a disposizione dei soci presenti in assemblea).

Tale quorum, tuttavia, è suscettibile di deroghe da parte dello statuto, il quale:

  • può prevedere maggioranze più elevate.
  • può prevedere norme particolari quando si tratti di deliberazioni relative alla nomina di cariche sociali.
  • in seconda convocazione (art. 2369 co. 3), l’assemblea è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci e delibera a maggioranza assoluta.

L’art. 2369 co. 4 dispone che lo statuto possa prevedere anche maggioranze più elevate, tranne che per l’approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociale. Data l’essenzialità di tali deliberazioni, infatti, la norma vuole assicurarsi che in seconda convocazione esse possano comunque esser prese.

  • per l’assemblea straordinaria, il sistema viene complicato dal fatto che la legge distingue a seconda che la società sia aperta o chiusa, e quindi:
    • in prima convocazione:
      • se la società è aperta, la stessa norma distingue un quorum costitutivo, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale (o la maggiore percentuale prevista), e un quorum deliberativo, con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale rappresentato in assemblea.
      • se la società è chiusa l’art. 2368 co. 2, senza distinguere tra quorum costitutivo e deliberativo, dispone che l’assemblea delibera con voto favorevole di tanti soci che rappresentino più la metà del capitale sociale (il quorum costitutivo non può essere a questo inferiore).
  • in seconda convocazione:
    • in via generale, l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di più di 1/3 del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale rappresentato (art. 2369 co. 3).
    • se la società è chiusa, tale regola non vale per tutte le deliberazioni perché il co. 5, abbandonando la distinzione tra quorum, richiede il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di 1/3 del capitale sociale quando si tratti di deliberare il (1) cambiamento dell’oggetto sociale, la (2) trasformazione della società, lo (3) scioglimento anticipato di questa, la (4) proroga della società, la (5) revoca dello stato di liquidazione, il (6) trasferimento della sede sociale all’estero e l’(7) emissione di azioni prive del diritto di voto od a voto limitato.

L’art. 2369 co. 6, come detto, consentendo allo statuto di prevedere ulteriori convocazioni dell’assemblea dopo la seconda, dispone che ad esse si applichino le stesse disposizioni di quest’ultima. Tale disposizione, comunque, vale sia per l’assemblea ordinaria sia per quella straordinaria, spettando evidentemente agli statuti di articolarne il tenore.

Per le società aperte, in particolare, l’art. 2369 co. 7 prescrive che l’assemblea straordinaria, nelle convocazioni successive alla seconda, sia costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di capitale più elevata.

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