Le regole dettate per l’assemblea dall’art. 2479 bis si presentano tutte come norme suppletive di una mancata indicazione da parte dell’atto costitutivo, lasciando a quest’ultimo un’autonomia praticamente totale nella configurazione dei rapporti tra i soci e aprendo in tal modo la strada a modelli societari quanto mai veri e diversi:

  • l’atto costitutivo determina i modi di convocazione dell’assemblea che debbono essere tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza, la norma dispone che la convocazione si faccia con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza (co. 1).
  • l’atto costitutivo stabilisce il luogo della riunione. In mancanza di tale indicazione la riunione si tiene presso la sede sociale (co. 3).
  • l’atto costitutivo fissa i quorumcostitutivo e deliberativo (co. 3). In mancanza:
    • il quorum costitutivo è pari alla metà del capitale sociale.
    • il quorum deliberativo è rappresentato dalla maggioranza assoluta dei presenti.
    • l’atto costitutivo indica la persona cui è demandata la presidenza dell’assemblea. In mancanza di tale indicazione questa viene designata dagli intervenuti (co. 4).

La norma pone tra i compiti del presidente quelli di verificare la regolarità della costituzione, di accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, di regolare lo svolgimento dell’assemblea e di accertare il risultato delle votazioni.

  • l’atto costitutivo può disciplinare ed anche escludere la possibilità di una rappresentanza in assemblea. Se non lo fa, il socio può farsi rappresentare in assemblea senza alcuna restrizione e la relativa documentazione deve essere conservata dalla società (co. 2).

L’art. 2479 bis co. 5 prevede anche l’assemblea totalitaria, disponendo che la deliberazione si intende adottata quando:

  • ad essa partecipa l’intero capitale sociale.
  • tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione.
  • nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento.

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