Talora assumono grande importanza i direttori generali, ossia dipendenti cui vengono attribuiti poteri di dirigenza e di supremazia gerarchica sugli altri dipendenti. Anche qualora ad essi siano demandati poteri molto ampi, gli amministratori mantengono nei loro confronti un potere di direzione, non solo per la supremazia gerarchica nascente dal rapporto di lavoro, ma anche per l’impossibilità di derogare al principio per cui la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori (art. 2380 bis).

La legge si limita a regolare questa figura con riferimento all’esercizio dell’azione di responsabilità: secondo l’art. 2396, infatti, le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano ai direttori nominati dall’assemblea o per disposizioni dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati. Le regole dettate per l’esercizio delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, quindi, si applicano ai direttori generali soltanto nei casi in cui la loro figura sia statutariamente prevista o, in alternativa, siano stati nominati dall’assemblea. Ne segue che il direttore generale privo di questi requisiti:

  • non è esposto all’azione di responsabilità promossa dai creditori.
  • è esposto ad azioni di responsabilità direttamente deliberate dal consiglio, sulla base delle norme che disciplinano il contratto di lavoro.
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