Allo scopo di esperire l’azione per mala gestio anche nei confronti di coloro che abbiano interferito nella gestione pur non avendo la formale veste di amministratori, si è andata delineando la figura dell’amministratore di fatto. La giurisprudenza ha precisato che si incorre in tale ipotesi in tutti quei casi in cui, anche senza che una nomina vi sia stata, un soggetto di fatto si ingerisca nella gestione, violando le regole dettate per il corretto svolgimento dell’attività di gestione della società. La riforma non se ne occupa anche se un passo in questo senso è stato compiuto disciplinando la cosiddetta responsabilità da direzione unitaria, relativamente alla quale l’art. 90 del d.lgs. n. 270 del 1999 dispone che nei casi di direzione unitaria delle imprese del gruppo, gli amministratori delle società che hanno abusato di tale direzione rispondono in solido con gli amministratori della società dichiarata insolvente dei danni da questi cagionati alla società stessa in conseguenza delle direttive ripartite (responsabilità gestoria).

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