Relativamente alla disciplina delle società, il concetto di contenuto tende a tripartirsi:

  • il contenuto essenziale all’esistenza del contratto, ovvero il contenuto minimo su cui deve vertere l’accordo delle parti per dar luogo al contratto sociale. Tale contenuto si riduce a ben poco, perché in caso di silenzio delle parti su molti elementi essenziali provvede la legge con norme di carattere suppletivo.

Il contenuto minimo comunque, varia in base al tipo di società:

  • per la società semplice e la società in nome collettivo basta che l’accordo si raggiunga sull’attività da svolgere.
  • per le società in accomandita semplice occorre indicare i nomi degli accomandanti e i conferimenti di tutti i soci.
  • per le società provviste di personalità giuridica, oltre al conferimento dei soci, occorre indicare il capitale sociale.
  • per le società per azioni, oltre agli elementi di cui al terzo punto, occorre indicare il valore delle azioni e gli amministratori, nonché i sindaci, che sono gli organi della società.
  • il contenuto necessario ai fini dell’iscrizione sul registro delle imprese, il quale è indicato di volta in volta dalla legge.
  • il contenuto facoltativo, costituito da:
    • clausole previste dalla legge (tipiche), che pone delle norme solo per l’ipotesi in cui le parti non abbiano disposto diversamente.
    • clausole non previste dalla legge, che possono essere disposte nei limiti in cui non contrastino con norme vigenti.
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