a) In senso formale il contenuto indica il testo del contratto, cioè insieme delle dichiarazioni che rientrano nell’accordo contrattuale. Del contenuto in senso formale fanno parte le premesse e le narrative mediante le quali le parti chiariscono gli antecedenti del contratto. Esse non hanno natura dispositiva ma possono, comunque, concorrere a interpretare il contenuto del contratto.

b) In senso sostanziale il contenuto è l’insieme delle disposizioni contrattuali, ossia l’insieme delle disposizioni mediante le quali i contraenti determinano il rapporto contrattuale (quindi è comprensivo di tutte le determinazioni poste in essere dalle parti per regolare i propri interessi).

Il contenuto, in definitiva, concreta l’atto di autonomia privata e deve quindi essere distinto rispetto alle determinazioni legali che concorrono a integrare il rapporto contrattuale.

Bisogna fare riferimento al contenuto per qualificare contratto cioè per accertare l’interesse economico e la natura giuridica dell’operazione possa essere dalle parti.

Oggetto del contratto

L’art. 1325 nell’elencare i requisiti essenziali del contratto fa riferimento anche all’oggetto.

Nel suo primario significato l’oggetto è il contenuto sostanziale del contratto, indicando ciò che le parti hanno stabilito o programmato. Ma la nozione di oggetto quale contenuto del contratto comprende, anche, i beni in esso previsti: il contenuto si determina, infatti, anche in relazione ai beni cui le parti riferiscono diritti e obblighi.

In definitiva, possiamo dire che l’oggetto è costituito dal bene o dall’utilità alla cui realizzazione o conseguimento è preordinato l’accordo contrattuale.

In base all’art.1346 l’oggetto del contratto deve essere:

a) possibile

b) lecito

c) determinato o determinabile.

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