Solitamente il metodo seguito nello studio del contratto in generale è di distinguere un profilo dinamico che ha per oggetto il procedimento che porta alla conclusione del contratto, ed un profilo statico, che ha invece ad oggetto il contenuto e gli effetti del contratto così come concluso fra le parti. Al contenuto fa riferimento l’art. 1322 ove si dice che “Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge.” È espressione ricorrente che “il contratto di realizza come atto di autoregolamento del suo contenuto; e così nel complesso di disposizioni e clausole che le parti concordano.” Il contenuto dunque sarebbe sinonimo di regolamento, tale espressione non ricorre nel codice, ma quando si costituisce un rapporto, si pongono necessariamente anche le regole destinate a disciplinarlo. Si discute se il contenuto del contratto possa e/o debba identificarsi con l’oggetto, almeno secondo il significato che da all’oggetto il codice agli artt. 1346 e ss. L’identificazione potrebbe essere negata ove si sottolinei che altre sono le regole o pattuizioni contenute nel contratto, altri sono i beni o le prestazioni dedotti ad oggetto. Tali beni e/o prestazioni, stanno fuori del contratto, costituiscono i termini in ordine ai quali il contratto si forma. È difficile separare la regola che impone al venditore di trasferire la proprietà di una cosa da quest’ultima. Quando si considerano gli effetti del contratto, si ha riguardo alle modificazioni che il contratto produce nei rapporti tra le parti. Il concetto di effetto è del resto già presupposto nella stessa definizione o nozione del contratto ove si parla di accordo per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Effetto del contratto è ad esempio al nascita di un rapporto obbligatorio tra le parti. Ma anche con una troppo rigida distinzione tra contenuto ed effetti si rischia di stravolgere il significato e il senso del contratto.

Proprio perché il contratto si definisce quale atto di autonomia e autoregolamento, gli effetti giuridici di questo non potranno non coincidere con quanto le parti hanno disposto o pattuito. Resta da considerare che il contratto non produce solo gli effetti che le parti hanno voluto, ma anche effetti stabiliti dalla legge seppur trattandosi di effetti solo integrativi.

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