Quello di società è un contratto consensuale, perché si perfeziona col semplice consenso (art. 2247). Come risulta dalla disciplina dell’istituto, infatti, tale contratto produce effetti indipendentemente dall’esecuzione dei conferimenti. L’art. 2253, ad esempio, obbliga il socio ad eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale. È quindi chiaro che, se il socio è obbligato al conferimento in forza del contratto, questo è già perfetto e produce i suoi effetti col semplice consenso.
In linea di massima il contratto di società non è un contratto formale. Nelle sue forme più elementari, infatti, la società deve ritenersi esistente anche qualora sia mancata una qualunque esplicitazione dell’intesa intercorsa (es. società di fatto). È quindi fuor di dubbio che la forma disposta dalla legge per le società in nome collettivo e in accomandita semplice è prescritta non per la validità del contratto e nemmeno ai fini della prova, ma per l’iscrizione nel registro delle imprese. Altrettanto non sembra per le società di capitali, dove, al contrario, la forma dell’atto pubblico viene richiesta per la redazione dell’atto costitutivo, la mancata stipulazione del quale è motivo di nullità della società.
La volontà manifestata dalle parti deve avere un contenuto lecito e possibile, e contenere altresì le indicazioni essenziali richieste dalla legge, le quali variano a seconda dei vari tipi di società.
Relativamente al fatto se il contratto di società possa essere simulato sussistono numerosi dubbi. Essi, tuttavia, sono superati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, le quali, in particolare, evidenziano un elemento: una cosa è il contratto di società, un’altra l’attività svolta dalla società, quindi, che l’attività sociale non possa essere simulata non implica anche che lo stesso valga per il contratto di società. Certamente vi sono dei limiti all’efficacia della simulazione, ma rispettati questi limiti non si vede perché debba escludersi l’applicazione dei principi. Sta di fatto comunque che la simulazione è abbastanza frequente nella pratica.
Al contratto di società non possono applicarsi le classificazioni elaborate per i contratti di scambio, tuttavia, con riferimento alle singole partecipazioni, possono ricorrere situazioni analoghe a quelle di una classe di contratti. Di conseguenza le corrispondenti norme vanno applicate per analogia