La società è un contratto, ma è anche una forma di organizzazione giuridica di una futura attività economica. Da un atto di autonomia privata che dà vita ad una società (società – contratto) nasce un’organizzazione di persone e di mezzi (società – organizzazione) destinata a dare attuazione al contratto di società, attraverso la produzione di una serie indefinita di nuovi atti giuridici in cui si concretizza l’esercizio della comune attività.

Il contratto di società dà luogo a situazioni di carattere strumentale, in quanto finalizzate all’esercizio della comune attività programmata ed alla partecipazione ai risultati economici della stessa.

Con la stipula del contratto di società le parti contraenti diventano membri della struttura organizzativa creata, acquistano la qualità di soci e diventano titolari di una serie di situazioni soggettive attive e passive, di diversa natura, distinguibili in due categorie:

situazioni di natura amministrativa, aventi ad oggetto la partecipazione individuale all’attività comune (diritto di voto, potere di amministrazione);

situazioni di natura patrimoniale, aventi ad oggetto la partecipazione individuale ai risultati dell’attività comune, durante la vita della società ed al momento dello scioglimento della stessa (diritto agli utili e alla quota di liquidazione, partecipazione alle perdite).

I diritti di cui ciascun socio gode, detti diritti sociali, vanno inseriti e valutati nell’ambito dell’organizzazione creata con il contratto di società.

L’inserimento del singolo in un gruppo organizzato giustifica la subordinazione degli interessi individuali al comune interesse di gruppo, nei punti in cui l’ordinamento rimette alla maggioranza dei soci la definizione delle scelte relative all’attuazione del contratto sociale.

Ma, la subordinazione del singolo alle decisioni del gruppo non è senza limiti, in quanto l’organizzazione societaria è pur sempre un’organizzazione strumentale per la migliore attuazione del contratto di società, in cui si fissano le basi della partecipazione di ciascun socio all’attività comune ed ai risultati della stessa.

Ne consegue che il sacrificio delle posizioni individuali deve sempre trovare fondamento e giustificazione nell’esigenza di una migliore realizzazione del risultato finale di comune interesse. In ogni caso, il potere della maggioranza non può legittimamente alterare le reciproche posizioni individuali dei soci fissate nel contratto stesso. È legittimo i sacrificio del singolo socio per l’interesse di tutti.

L’espressa qualificazione legislativa della società come contratto giustifica ed impone l’applicazione di alcuni principi come argine ai possibili comportamenti abusivi della maggioranza in tutte le società:

il principio dell’esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede, art. 1375;

il principio del rispetto della parità di trattamento fra i soci.

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