Per analizzare gli effetti della nullità del contratto sociale e della nullità o annullabilità della singola partecipazione dobbiamo fare riferimento ai due tipi di società:

  • società dotata di semplice autonomia patrimoniale: se il contratto è nullo non si produce nessun tipo di effetto, quindi, ognuno ha il diritto di rifiutare il conferimento o, se l’avesse già eseguito, di chiederne la restituzione.

Al contrario, si presentano gravi questioni nel caso che la società abbia di fatto iniziato la sua attività. In questo caso occorre operare un’ulteriore distinzione:

  • nei rapporti interni, se la società è nulla, delle operazioni compiute risponde unicamente chi ha contattato e coloro che hanno consentito o approvato tali operazioni. Chiaramente, come essi rispondono delle perdite avveratesi, così solo essi profittano degli utili eventualmente conseguiti. Si può ammettere che il reparto degli utili e delle perdite fra costoro avvenga secondo le norme della società, le quali, quindi, si applicano solo retrospettivamente ed unicamente fra coloro che l’hanno voluta.

Se invece è la singola partecipazione ad essere nulla, il contratto sociale non produce effetti rispetto a quel partecipante, il quale può rifiutare il conferimento o chiederne la restituzione. Deve essere tuttavia sottolineato che la partecipazione del socio, consapevole della nullità, alla vita sociale può apprezzarsi come nuova manifestazione di volontà di assumere il vincolo sociale alle condizioni originarie (renovatio contractus).

Principi analoghi valgono nell’ipotesi che il singolo vincolo sociale sia annullabile per incapacità o vizio del consenso.

  • nei confronti dei terzi, che la nullità del contratto e la nullità o l’annullamento della singola partecipazione abbiano effetti anche nei confronti di costoro è per lo più ammesso, tuttavia si discute se possa ammettersi una responsabilità dei soci le cui partecipazioni siano nulle nei confronti dei terzi di buona fede. A tale questione viene data una risposta affermativa, perché l’affidamento dei terzi non dov’essere tradito.

La responsabilità dei soci, comunque, è subordinata a due condizioni:

  • che il socio abbia creato l’apparenza della sua responsabilità per l’attività sociale.
  • che tale apparenza abbia costituito la base per l’affidamento dei terzi.
  • società dotate di personalità giuridica: poiché la situazione risulta essere più complessa, occorre operare un’ulteriore distinzione:
    • se la società non è iscritta, valgono le regole viste sopra per le società dotate di autonomia patrimoniale che non abbiano operato.
    • se la società è iscritta, si applica l’art. 2332 che dispone:
      • co. 1: i casi tassativi in cui la società può essere dichiarata nulla (1. mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico, 2. illiceità dell’oggetto sociale, 3. mancanza nell’atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, i conferimenti, l’ammontare del capitale sociale o l’oggetto sociale).
      • co. 2: la dichiarazione di nullità non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese (efficacia ex nunc della nullità).
      • co. 3: i soci non sono liberati dall’obbligo di conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali.
      • co. 4: la dichiarazione di nullità pone termine alla società e funziona come causa di scioglimento, motivo per cui segue la liquidazione dell’ente.

Tale disciplina si ispira all’evidente intento di tutelare i creditori della società, i cui interessi resterebbero pregiudicati se per la nullità del contratto il patrimonio sociale dovesse essere restituito ai soci.

La medesima disciplina influisce sulle cause di nullità e di annullamento delle singole partecipazioni: la dichiarazione di nullità o l’annullamento della partecipazione hanno efficacia ex nunc, consentendo all’interessato il diritto di ottenere solo il valore della quota, come nel caso di recesso.

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