L’annullamento dell’atto deve essere chiesto solamente da chi è legittimato a farlo, cioè da colui per il quale l’interesse è stato stabilito, o dai suoi eredi o da un legale rappresentante, mentre, al contrario, la nullità opera sempre per diritto tramite il giudice su istanza di chi chiunque ne abbia interesse o per ufficio.

Esistono, inoltre, dei casi in cui l’annullabilità è assoluta e può essere richiesta da chiunque ne abbia interesse, così come avviene sempre di regola per la nullità.

Questi casi sono tutti quelli prodotti dalla volontà non giuridica dell’interdetto, in alcuni casi di matrimonio o in altri casi di testamento.

L’azione di nullità, a norma dell’art. 1422 cod. civ., è imprescrittibile, mentre quella di annullamento, a norma dell’art. 1442 cod. civ., si prescrive dopo un termine di 5 anni.

La pronunzia di nullità ha effetti contro tutti se dipende da un’incapacità legale del soggetto mentre in tutti gli altri casi l’azione non è opponibile a terzi che hanno agito in buona fede acquistando diritti da colui contro il quale l’annullamento è pronunziato (art. 1445 cod. civ.).

Una regola in comune alla nullità e all’annullabilità è di vitale importanza: tutto ciò che è stato fatto e dato nei due casi è completamente risarcibile e restituibile.

Secondo un così detto principio di conservazione del negozio nullo, il legislatore ha voluto palesemente dimostrare che è preferibile rispettare quanto pattuito in un obbligazione anche se costituita irregolarmente.

Infatti, a norma dell’art. 1424 cod. civ. un contratto nullo produce gli effetti di un contratto diverso valido rendendo validi gli effetti giuridici prodotti, a condizione che le parti avessero scelto il contratto valido in luogo di quello nullo se avessero saputo della nullità.

Inoltre secondo il principio dell’affidamento, se la dichiarazione di volontà di chi compie un negozio giuridico diverge dal proprio interno volere, ma colui cui è destinato il negozio sconosce della divergenza, l’atto giuridico rimane valido; è invalido se, invece, la controparte conosceva, o era in grado di farlo, la divergenza.

Esistono anche dei negozi giuridici che acquistano la loro efficacia solo in un secondo tempo (Es. il testamento dopo la morte, ecc.) e che per tale motivo vengono definiti ad inefficacia temporale.

Inoltre esistono anche i negozi che hanno un inefficacia relativa a soli determinati soggetti.

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