Il contratto di società produce due tipi di effetti, ai quali se ne può aggiungere un terzo:

  • effetti obbligatori, che si determinano a carico e a favore del socio e che consistono in obblighi, diritti o poteri del socio. Tali obblighi, diritti e poteri, nel loro insieme, formano la posizione che spetta al socio nella società (status di socio).
  • effetti reali, che riguardano la condizione dei conferimenti.
  • effetto personale, relativo alla nascita di un nuovo soggetto di diritti.

Trattando degli effetti del contratto di società è opportuna distingue tra:

  • le società provviste di una semplice autonomia patrimoniale, dove gli obblighi, i diritti e i poteri dei singoli soci sussistono nei confronti degli altri soci. In questo caso i beni conferiti vengono a trovarsi in contitolarità dei soci, ma affetti dall’onere reale di destinazione dell’esercizio dell’attività sociale.
  • le società provviste di personalità giuridica, dove gli obblighi, i diritti e i poteri dei soci sussistono di fronte alla società, nella quale confluiscono tutti i rapporti che hanno come controparte i soci. In questo caso gli effetti reali consistono nel trapasso della proprietà e degli altri diritti alla società, che ne acquista la titolarità.
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