Mettiamo in rilievo le differenze degli effetti del contratto sociale nella società in nome collettivo, rispetto a quelli che si riscontrano nella società semplice:

  • oltre all’obbligo del conferimento, i soci assumono l’obbligo di non esercitare per conto proprio o altrui un’attività concorrente con quella della società e di non partecipare come soci illimitatamente responsabili ad un’altra società concorrente (art. 2301 co. 1).

L’obbligo della non concorrenza, essendo un concetto fortemente affine a quello della collaborazione societaria, è un effetto normale del contratto che si produce ogni qualvolta le parti non lo abbiano espressamente escluso. Al contrario tale obbligo non sussiste, se non espressamente pattuito, quando l’esercizio dell’attività concorrente preesisteva alla stipulazione del contratto sociale e gli altri soci ne erano a conoscenza (art. 2301 co. 2).

  • i soci rispondono per le obbligazioni sociali, oltre che con i beni conferiti in società, con i loro beni personali solidalmente e illimitatamente. Tale responsabilità è essenziale e inderogabile, ma vale solo rispetto ai terzi (art. 2291 co. 2): nei rapporti interni, infatti, i soci possono pattuire diversamente. Pertanto chi è stato costretto dai creditori sociali a pagare più della somma pattuita negli accordi interni, ha diritto di regresso nei confronti degli altri soci.

La responsabilità solidale e illimitata dei soci ha carattere rigorosamente sussidiario, in quanto è destinata ad operare solo quando la società non abbia più beni. Tale carattere sussidiario si mantiene anche nella fase di liquidazione, mentre non persiste in caso di fallimento.

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