Riguardo alla stipulazione del contratto la legge pone una duplice prescrizione. L’osservanza di tali prescrizioni, come detto, non è condizione per la validità del contratto e neppure ai fini della prova, ma solo per l’iscrizione del medesimo nel registro delle imprese. L’inadempimento delle prescrizioni porta con sé il divieto dell’iscrizione, ma la società esiste ugualmente, anche se in condizioni irregolari.

Delle due prescrizioni:

  • una attiene alla forma, in quanto il contratto deve essere fatto per atto pubblico oppure per scrittura privata con le firme dei contraenti autenticate da notaio (art. 2296).
  • una attiene al contenuto, relativamente al quale l’art. 2295 prescrive le seguenti indicazioni:
    • il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza dei soci.
    • la ragione sociale (nome della società).

Le società in nome collettivo entrano in frequenti rapporti con i terzi, per cui, al fine di contraddistinguersi e differenziarsi dalle imprese similari, abbisognano di un segno. Tale segno (ditta) è formato dal nome di uno o più soci con l’indicazione del rapporto sociale (art. 2292 co. 1). Data la funzione distintiva di questo segno, alla società viene consentito di conserva nella ragione sociale il nome del socio anche se questo è receduto o è defunto, ferma restando la necessità del consenso del primo o degli eredi del secondo (art. 2292 co. 2).

  • i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società.
  • la sede della società e le eventuali sedi secondarie.

La sede della società è la sede della gestione sociale, dove risiedono gli organi amministrativi e direttivi, e non il luogo in cui viene svolta l’attività materiale diretta alla produzione dei beni. Se l’atto costitutivo indica una sede diversa da quella effettiva, prevale la sede effettiva.

  • l’oggetto sociale.
  • i conferimenti di ciascun socio (solo quelli di capitale), il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione.

Tale modo di valutazione deve essere indicato perché a seconda di esso i risultati possono essere diversi, e quindi è bene che i terzi sappiano del metodo applicativo in concreto per essere in grado di giudicare della portata e dell’attendibilità della valutazione.

  • le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera.
  • le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite.
  • la durata della società.
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