Anche l’invenzione costituisce un valore suscettibile di far parte dell’organizzazione dell’impresa, ed infatti la legge la considera come tale, premiando l’inventore (art. 2588), attraverso la concessione del brevetto, con il diritto di temporanea esclusiva di attuazione. La disciplina del brevetto è contenuta negli artt. 2584 e segg. e nel r.d. n 1127 del 1939.

Perché tale brevetto sia valido occorre che l’invenzione risponda a determinati requisiti:

  • l’originalità (novità intrinseca), ossia il passo ulteriore rispetto a quello che era, precedentemente, lo stato della tecnica.
  • la novità estrinseca, ossia la mancata divulgazione fino alla domanda di brevetto.
  • l’industrialità, ossia la suscettibilità dell’invenzione di essere utilizzata in qualsiasi genere di industria.

L’invenzione dà luogo ad un diritto morale, intrasferibile, e ad un diritto patrimoniale, che, al contrario, è trasferibile, ovvero tale da poter essere quantificato in denaro (art. 2589).

Può accadere che il diritto morale e quello patrimoniale spettino a soggetti diversi, come nel caso di talune invenzioni del prestatore di lavoro (art. 2590), relativamente alle quali la legge distingue tre ipotesi (artt. 23 e 24 del regolamento citato):

  • l’invenzione viene fatta nell’esecuzione/ adempimento di un contratto/ rapporto di lavoro, in cui l’attività inventiva è prevista come oggetto del contratto/ rapporto di lavoro e a tale scopo sia retribuita. In questo caso il diritto patrimoniale appartiene al datore di lavoro.
  • l’invenzione viene fatta nelle stesse circostanze, ma non viene stabilita una retribuzione in compenso dell’attività. In questo caso all’inventore spetta un equo premio, ma i diritto patrimoniale spetta comunque al datore di lavoro.
  • l’invenzione viene fatta fuori dal rapporto di lavoro. In questo caso il diritto patrimoniale spetta al prestatore di lavoro, ma il datore di lavoro, se l’invenzione rientra nel campo d’attività dell’impresa, avrà un diritto di prelazione per l’acquisto o per l’uso di essa.

Il diritto di brevetto dura venti anni dalla data del deposito della domanda, ma può decadere anche prima, cosa che avviene in due ipotesi:

  • per la mancata attuazione. Se il titolare non attua l’invenzione trascorsi tre anni dalla brevettazione chiunque può chiedere il rilascio di una licenza obbligatoria. Trascorsi ulteriori due anni senza che l’invenzione sia stata attuata, il brevetto decade.
  • per il mancato pagamento, nel caso in cui non venga corrisposta la prescritta tassa annuale.

Per il trasferimento dei brevetti per invenzione non è stabilita alcuna restrizione, quindi, in un trasferimento di azienda, essi passano all’acquirente come parti del complesso.

Tra le numerose convenzioni internazionali che tendono a consentire una tutela sempre maggiore delle invenzioni, particolare importanza rivestono:

  • la Convenzione di Parigi del 1833, che disciplina il diritto di priorità.
  • la Convenzione di Monaco del 1973, che ha istituito il brevetto europeo.
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