L’azione concessa a tutela del diritto di privativa spettante al titolare del brevetto è l’azione di contraffazione che può esser fatta valere in sede civile e penale. Con il Codice Produzione Industriale abbiamo un corpo di norme contenenti regole generali e comuni a tutte le azioni a tutela dei diritti di proprietà industriale compreso il marchio: unificazione della tutela giurisdizionale quindi nel Codice Produzione Industriale l’azione spetta al titolare del brevetto o del diritto di proprietà industriale, non spetta al titolare della licenza di sfruttamento che in caso di molestie può avvalersi di 1585 e 1586. Per esercitare l’azione bisogna dimostrare il titolo di proprietà industriale e l’altrui contraffazione. L’azione tende a far cessare lo sfruttamento abusivo e ottenere il risarcimento danni e con la sentenza può esser ordinata la distruzione degli strumenti che hanno portato la violazione del diritto di proprietà industriale nonché un risarcimento danno in una somma complessiva da determinarsi. Come provvedimenti cautelari e interinali possono esser richiesti prima dell’esercizio dell’azione la descrizione (che mira a precostituire le prove della contraffazione e costituisce mezzo di istruzione preventiva)e il sequestro (misura cautelare per impedire di continuare l’abuso). Provvedimenti che perdono efficacia se non eseguiti entro 30 giorni.

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