C’è allora una differenza tra diritto di proprietà (con cui l’ordinamento attribuisce efficacia ad una signoria che di fatto già esiste sulla cosa) e diritti sulle creazioni intellettuali (con cui l’ordinamento crea artificialmente una posizione di esclusività limitando l’attività altrui in un certo campo). Per questa diversità di situazione giuridica è chiaro che i diritti sulle opere d’ingegno si inquadrano meglio nell’istituto del monopolio rispetto a quello della proprietà. Infatti alla normale illimitatezza della proprietà corrisponde la normale limitazione delle posizioni di monopolio e alla tutela assoluta del proprietario corrisponde una tutela meno assoluta del monopolista. Infatti a differenza della proprietà il monopolio è una creazione artificiale dell’ordinamento. Per quanto riguarda le creazioni intellettuali si devono considerare 2 esigenze contrapposte: da un lato l’esigenza sociale di render comuni a tutti idee e creazioni intellettuali, dall’altro l’esigenza individuale di un riconoscimento tangibile all’autore o all’inventore perché altrimenti l’attività creatrice si arresterebbe. Da ciò discendono una serie di regole: innanzitutto la tutela giuridica non riguarda tutte quelle fattispecie che potrebbero esser considerate creazioni intellettuali: non riguarda creazioni intellettuali non riproducibili o in cui la riproduzione sia insita nella stessa cosa (esempio: la brevettazione di razze animali non è ammessa), non riguarda le creazioni intellettuali riproducibili come ad esempio i principi scientifici che però non possono esser sottratti alla disponibilità di tutti. La tutela poi non è illimitata nel tempo e non è assoluta (può esser subordinata al rilascio d’un brevetto, può degradare da diritto a compenso, può esser accordata a persone diverse dal creatore)

Due categorie delle produzioni d’ingegno: invenzioni industriali (regolate nel Codice Proprietà Industriale e varie norme internazionali: Convenzione dell’Aja, convenzione di Monaco 1973 per il rilascio di brevetti europei che ha creato Organizzazione europea dei Brevetti e un Ufficio che rilascia un brevetto europeo la cui efficacia territoriale può esser richiesta per ogni stato contraente o alcuni di essi. Con la Convenzione di Lussemburgo diventano brevetti comunitari che hanno carattere unitario e producono effetti nei territori della Comunità)e diritti d’autore (legge sul diritto d’autore 633/1941 modificata dalla Convenzione di Berna)

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