Norme interne e norme internazionali in tema di creazioni intellettuali

Le creazioni intellettuali si dividono in due categorie: le invenzioni industriali e i diritti di autore.  Le invenzioni industriali sono regolate negli aspetti generali dal codice civile e negli aspetti specifici dal codice della proprietà industriale  A questa disciplina si aggiungono copiosi interventi a livello internazionale e comunitario.  I diritti di autore sono regolati negli aspetti generali dal codice civile  e negli aspetti particolari nella legge sul diritto di autore  e anche in questo campo occorre registrare le molteplici convenzioni europee ed internazionali.  Non deve stupire l’enorme rilevanza internazionale in queste discipline e ciò non solo per la dimensione degli interessi in questione ma anche per il fatto che l’immaterialità dei beni tutelati rende molto agevole la possibilità che le attività oggetto della disciplina siano delocalizzate.

Si viene a creare quindi una dialettica tra il fatto che le attività in questione possano essere delocalizzate e il fatto che la protezione accordata dall’ordinamento ha carattere artificiale cosa che indurrebbe a ritenere tale protezione limitata all’ambito territoriale di efficacia dell’ordinamento stesso. Tale dialettica rende quindi necessaria una elaborazione della disciplina stessa a livello internazionale.

Brevetti industriali

Invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli – Rientrano nella categoria delle invenzioni industriali oltre alle invenzioni vere e proprie (che hanno cioè per oggetto un nuovo prodotto o un nuovo procedimento), i modelli di utilità (ossia quelle invenzioni idonee a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione  a macchine o strumenti) e i disegni e modelli (creazione di nuovo aspetto del prodotto che risulta dalle caratteristiche dei colori o della forma del prodotto o dai materiali o dall’ornamento del prodotto stesso).  Presupposto generale della tutela giuridica dell’invenzione industriale è la sua novità e la sua industrialità mentre per i disegni e modelli è richiesto oltre alla novità anche il carattere individuale.  Il criterio di novità richiede che l’invenzione oltre ad essere nuova deve essere anche non divulgata. Il criterio della novità differenzia l’invenzione dal semplice progresso tecnico.

Il criterio utilizzabile per la distinzione può essere quello della difficoltà vinta o del risultato inatteso per cui non basta perché si abbia invenzione l’applicazione di risorse tecniche già conosciute ma occorre anche che si sia superata una difficoltà ritenuta in precedenza insuperabile o si sia ottenuto un risultato in precedenza non ottenibile e per questo inaspettato.  La divulgazione invece impedisce la tutela dell’invenzione anche se si è determinata per fatto illecito di altri.  Non vale però come divulgazione quella che si è attuata nei sei mesi precedenti il deposito della domanda di brevetto e derivante direttamente da un abuso evidente ai danni del richiedente. Non impedisce la brevettabilità anche la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali ed ufficialmente riconosciute ai sensi della convenzione di Parigi.

Altro requisito per la brevettabilità è quello della industrialità ossia l’idoneità della invenzione ad avere applicazione industriale e ad essere utilizzata in un ramo qualunque della produzione. Ne deriva che una scoperta scientifica non può essere protetta in quanto tale mentre può essere protetta l’applicazione tecnica di essa.  Nei disegni e nei modelli si richiede invece oltre alla novità anche il carattere individuale ossia l’idoneità a suscitare nell’utilizzatore una impressione generale diversa da quella suscitata da qualsiasi disegno o modello divulgato prima della data di presentazione della domanda di brevetto.

 Presupposti e limiti della tutela delle invenzioni – La tutela giuridica dell’invenzione industriale è temporanea : 20 anni per le invenzioni vere e proprie, 10 anni per i modelli di utilità e 5 anni (prorogabili per massimo 25 anni) per i modelli e i disegni. La tutela giuridica si ottiene solo mediante registrazione (che per le invenzioni vere e proprie e per i modelli di utilità si chiama brevettazione in quanto è accompagna dal rilascio di un brevetto). La registrazione ha effetto costitutivo e in mancanza di essa non si acquista il diritto alla tutela che consiste nel diritto esclusivo di attuare l’invenzione e di disporne.

Una volta ottenuta la registrazione gli effetti giuridici sono retroattivi fino al momento della presentazione della domanda. La domanda di registrazione o del brevetto deve essere presentata all’Ufficio Italiano Brevetti e Marche, corredata della documentazione necessaria. L’ufficio deve accertare la regolarità formale della domanda, la presenza dei requisiti descritti in precedenza oltre a quello della liceità (l’invenzione non deve essere contraria alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume).  La concessione del brevetto non pregiudica l’esercizio delle azioni giudiziaria circa la validità del brevetto stesso ma serve solo a spostare l’onere della prova della mancanza dei requisiti per la brevettabilità a carico di chi intende impugnarne la validità.

Il brevetto è nullo se:

a) l’invenzione manca del carattere della novità o della industrialità

b) se la descrizione allegata alla domanda non comprende tutte le indicazioni necessarie per mettere in pratica l’invenzione

c) se l’oggetto del brevetto si estende oltre al contenuto della domanda

d) se il titolare del brevetto non aveva il diritto di ottenerlo e l’inventore non abbia fatto valere i suoi diritti. L’azione di nullità è imprescrittibile e può essere esercitata dagli interessati e dal pubblico ministero e la relativa sentenza che pronuncia la nullità del brevetto fa stato erga omnes.

La sentenza di nullità è oggetto di pubblicità ed ha efficacia retroattiva fermi restando gli atti già compiuti e i contratti già eseguiti aventi ad oggetto l’invenzione stessa fermo restando l’eventuale rimborso deciso dal giudice.

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