Azione come oggetto di mercato

L’azione, sotto il profilo dell’investimento, viene a confluire nel mercato della borsa , inserita ormai nel più ampio mercato degli strumenti finanziari, in cui la speculazione rappresenta la cifra essenziale. Accade così che chi specula in borsa acquisti azioni, e quindi il titolo di socio, pur perseguendo degli interessi che con la società non hanno niente a che fare.

In qualche misura, pertanto, la voluta ambivalenza dell’azione innesca un meccanismo che da fattore di promozione si converte, oltre un certo livello, in un sistema contraddittorio. Di qui la necessità di una regolamentazione, fondamentalmente intesa a disciplinare il conflitto di interessi che, in un mercato del genere, viene fatalmente ad instaurarsi.

Ricorso al mercato del capitale di rischio (tripartizione)

Il tipo della società per azioni, tuttavia, non poteva ricevere una disciplina unica ed uniforme, cosa questa che era risultata chiara fin dal 1974, quando, con la l. n. 216, si era dettata un disciplina particolare, istituendo tra l’altro la Consob (Commissione nazionale per le Società e la Borsa), preposta alla vigilanza su queste società e sul mercato dei valori mobiliari. Attualmente, comunque, la disciplina delle società quotate, dei relativi mercati e degli intermediari finanziari è organicamente contenuta nel d.lgs. n. 58 del 1998, il cosiddetto TUF (Testo unico della Finanza).

Con la riforma si è però fatto un passo ulteriore, distinguendo tra società per azioni che fanno o non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. L’art. 2325 bis, infatti, dispone che sono società che fanno ricorso al capitale di rischio le società con azioni quotate nei mercati regolamentari, o diffuse fra il pubblico in misura rilevante. L’attuale disciplina, quindi, risulta essere impostata su una tripartizione di base:

  • le società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (società chiuse), alle quali si applica la disciplina generale.
  • le società per azioni che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (società aperte). Cosa debba intendersi con questa espressione si comprende dall’art. 2 bis del regolamento della Consob, il quale definisce gli emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante come gli emittenti italiani che, contestualmente:
    • abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a 200 che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale pari almeno al 5%.
    • non abbiano la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata.
    • le società con azioni quotate nei mercati regolamentari (società quotate).
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