L’ art. 1462 c.c. definisce la clausola in questione. Questa secondo il dettato della legge offre la possibilità ai contraenti di rendere inopponibili tutte quelle eccezioni che riguardano il momento funzionale del rapporto, ovvero quelle eccezioni che riguardano la risoluzione, tipico momento funzionale del rapporto obbligatorio.

L’art. 1462 c.c. impedisce allo stesso tempo che siano rese inopponibili le eccezioni che riguardano il momento genetico del rapporto obbligatorio. La nullità, l’annullabilità, la rescissione sono tutti eventi che riguardano il momento genetico dell’obbligazione, e, come tali, ex art 1462 devono sempre poter essere esperite le eccezioni che da questi traggono spunto.

Ritornando all’accollo astratto, dunque, basterà capire se le eccezioni basate sul rapporto di provvista (rapporto che nella fattispecie è momento distaccato dall’accollo) riguardano il momento funzionale o genetico dell’obbligazione.

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