La risoluzione del contratto ha effetto retroattivo tra le parti nel caso di contratti a esecuzione istantanea, mentre non vale per le prestazioni già eseguite nel caso di contratti a esecuzione continuata o periodica. In ogni caso non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvo gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione (art. 1458).

Ciascun contraente può sospendere l’esecuzione della prestazione se le condizioni economiche dell’altra parte sono divenute tali da porre in pericolo il conseguimento della controprestazione (art. 1461).

Le parti possono inoltre convenire che non proporranno eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, clausola (definita solve et repete) che non vale però per eccezioni relative a nullità, annullabilità o rescissione (art. 1462).

L’azione risolutiva è soggetta a prescrizione ordinaria (decennale).

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