cc 1453 s È lo scioglimento del contratto dovuto a inadempimento di una delle parti, alla sopravvenuta impossibilità della prestazione o alla sopravvenuta eccessiva onerosità della stessa.
- La risoluzione per inadempimento. Nei contratti a prestazioni corrispettive: se una parte non adempie le sue obbligazioni l’altra può, a scelta, agire in giudizio per ottenere l’adempimento o risolvere il contratto per inadempimento (è salvo, in entrambi i casi, il suo diritto al risarcimento del danno): una volta domandata la risoluzione, però, non si può chiedere l’adempimento. Il contraente inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione. Il giudice davanti al quale l’azione è proposta dichiara lo scioglimento del contratto se accerta che effettivamente la parte si è resa responsabile di un inadempimento di una certa rilevanza nei confronti dell’altra: il contratto quindi non vincola più le parti e le prestazioni eventualmente già effettuate devono essere restituite.
- a) Risoluzione di diritto. In tre casi non è necessaria una sentenza dell’autorità giudiziaria per dichiarare risolto un contratto (che si risolve quindi di diritto): se le parti cc 1456 hanno previsto una specifica clausola contrattuale, secondo la quale se una determinata obbligazione non viene adempiuta il contratto dovrà intendersi automaticamente risolto (clausola risolutiva espressa); ovvero cc 1454 se una parte invia all’altra una diffida ad adempiere la propria obbligazione entro un certo termine (non inferiore, di regola, ai 15 giorni), trascorso il quale il contratto dovrà intendersi risolto; il terzo caso cc 1457 è quello in cui il contratto presenta un termine essenziale, cioè trascorso il quale la prestazione diventa inutile per la controparte, la quale può comunque, entro 3 giorni dallo spirare del termine, dichiarare che pretende ancora l’adempimento: in mancanza di tale dichiarazione, trascorso il termine essenziale, il contratto si risolve.
- La risoluzione per impossibilità sopravvenuta. cc 1463 Nei contratti a prestazioni corrispettive, se una prestazione diviene impossibile per causa non imputabile al contraente questi è liberato dall’obbligo di eseguirla, ma non può naturalmente richiedere la controprestazione: deve restituire quella eventualmente già ricevuta e il contratto si risolve (si pensi al caso in cui un’abitazione, oggetto di un contratto di locazione, venga distrutta da un incendio provocato da un fulmine: il proprietario non potrà più immettere nel possesso il conduttore, e quest’ultimo è liberato dall’obbligo di pagare i canoni di locazione). Se, invece, cc 1464 la prestazione diviene solo in parte impossibile, l’altra parte ha diritto a una corrispondente diminuzione della controprestazione cui è tenuta.
- La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, quelli cioè nei quali intercorre necessariamente un certo tempo tra la stipulazione e l’esecuzione, può accadere che la prestazione di una delle parti divenga eccessivamente onerosa, per il verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili; è possibile cc 1467 per tale ragione richiedere la risoluzione del contratto.