Cass. civ., sez. II, 15.06.1988, n. 4090

Trascrizione e conservatorie dei registri immobiliari – Doppia alienazione di immobile – Prevalenza del secondo acquirente che trascriva per primo – Responsabilità del venditore e del secondo acquirente – Natura rispettivamente contrattuale ed extracontrattuale – Configurabilità – Responsabilità solidale – Sussistenza – Conseguenze

Il fatto

Tizio e Caio convengono in giudizio un istituto ed una società, affinché fosse dichiarato l’inadempimento dell’Istituto agli obblighi nascenti da un rapporto in base al quale esso aveva venduto loro un podere e, prima che potessero provvedere alla trascrizione del titolo, lo aveva venduto anche alla citata società, che aveva trascritto per prima il proprio titolo; inoltre Tizio e Caio chiedevano che fossero condannati l’ente e la società – in solido – al risarcimento dei danni.

Sia il tribunale che la Corte d’appello respingono la domanda, argomentando che quella che Tizio e Caio invocavano come responsabilità contrattuale in realtà non lo era né con riguardo alla società (con cui gli attori non avevano instaurato alcun rapporto contrattuale), né con riguardo all’istituto alienante (perché non riconducibile ad alcuna obbligazione a cui l’ente fosse tenuto in forza del contratto; e infatti l’inadempienza non poteva riguardare né l’obbligazione di fare acquistare loro il diritto di proprietà sull’immobile, perché l’avevano acquistato al momento stesso del perfezionamento del (primo) atto d’acquisto; né l’obbligazione di non far perdere ai compratori il diritto da questi acquisito” perché un’obbligazione siffatta “non trova riscontro in alcuna norma di legge”).

Pertanto Tizio e Caio avrebbero solo potuto agire facendo valere la responsabilità extracontrattuale dell’istituto e della società, responsabili di un illecito commesso con la consapevolezza di ledere con la seconda vendita il diritto di proprietà acquistato dal primo compratore. Tuttavia il termine quinquennale per proporre tale azione era prescritto, dunque la loro domanda non avrebbe potuto comunque trovare accoglimento.

Tizio e Caio ricorrono per Cassazione.

Decisione della Cassazione

La Corte accoglie il ricorso.

Motivi della decisione Se è vero che la disciplina della trascrizione, quando si tratti di vendita di immobili, è congegnata in modo che il venditore, prima che la trascrizione della vendita sia eseguita, ha la possibilità di procedere ad una seconda vendita dello stesso immobile, che, se trascritta prima della vendita anteriore, prevale su questa (determinando l’acquisto definitivo del diritto venduto in capo al secondo compratore), è anche vero che con la prima vendita il venditore si è spogliato di ogni potere di disposizione del diritto venduto, trasferendolo al primo compratore, in esecuzione dell’obbligo contrattuale assunto.

Dunque proprio perché c’è l’obbligo contrattuale di trasferire questi poteri, il già avvenuto trasferimento di essi con la conclusione del contratto comporta il divieto, di natura dunque contrattuale, di esercitarli ancora. Quindi l’esercizio abusivo di questi poteri da parte del venditore dopo la vendita realizza una responsabilità contrattuale, in quanto fondata sulla violazione dell’obbligazione assunta con il contratto nei confronti del compratore di trasferirgli i poteri di disposizione del diritto venduto nonché di astenersi da ogni comportamento diretto a frustrare il pattuito trasferimento e così di non frapporre impedimenti all’acquisto della proprietà del bene da parte del compratore, in applicazione del principio dell’esecuzione del contratto secondo buona fede, con la conseguenza che l’azione per far valere detta responsabilità è soggetta alla prescrizione decennale.

Per converso, ha natura extracontrattuale la responsabilità del secondo acquirente, il quale, pur conoscendo l’avvenuta vendita del medesimo bene attuata dal proprio alienante, nonché la mancata trascrizione del primo contratto da parte del precedente compratore, abbia trascritto il proprio titolo di acquisto; tuttavia, la domanda di risarcimento del danno che sia proposta dal primo compratore nei soli confronti del venditore comporta l’interruzione della prescrizione con riguardo al diritto al risarcimento anche nei confronti del secondo compratore stante la responsabilità solidale degli stessi per avere concorso nella produzione del danno.

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