Le argomentazioni, a favore della tesi che inquadra la responsabilità precontrattuale nell’ambito della generale responsabilità extracontrattuale, sono state criticate su più versanti dai sostenitori della tesi della responsabilità contrattuale che peraltro è rimasta una tesi minoritaria.

Quanto all’argomento secondo cui in capo ai contraenti non può essere ravvisata alcuna obbligazione i sostenitori della tesi della responsabilità contrattuale affermano che questa obbligazione c’è ed è proprio l’obbligo di buona fede previsto dall’art. 1337. D’altro canto le tendenze dottrinali e giurisprudenziali più recenti sono inclini a considerare le disposizioni che impongono buona fede e correttezza non più norme programmatiche ma come vere e proprie norme precettive, fonti di un obbligo preciso a carico dei contraenti.

Quanto all’affermazione secondo cui l’obbligo di buona fede graverebbe sulla generalità dei consociati, i sostenitori della tesi della responsabilità contrattuale sostengono invece che questo obbligo non è a carico di tutti ma solamente tra soggetti che sono entrati in contatto. In altri termini, a seguito dell’inizio delle trattative si creerebbe tra i soggetti determinati (contraenti) un’obbligazione legale di buona fede.

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