Parte della dottrina ritiene che l’ art. 28 Cost. riguarderebbe soltanto la responsabilità contrattuale; in realtà, una tesi del genere potrebbe essere accettata soltanto facendo leva sul fatto che l’ amministrazione, avvalendosi del suo potere di autonomia privata (che le compete in quanto persona giuridica), può essere assoggettata, sul piano della responsabilità contrattuale, allo stesso regime giuridico previsto per i soggetti privati.

In ogni caso, sia che si faccia riferimento all’ art. 28 Cost., sia che si faccia leva sulla personalità giuridica dell’ ente pubblico si perverrà alla medesima conclusione, ossia che la responsabilità contrattuale dell’ amministrazione è identica a quella di qualunque altro contraente: sottoposta, cioè, alle regole contenute negli artt. 1218 ss. c.c. Ciò significa, quindi, che l’ amministrazione, in conseguenza dell’ inadempimento di un’ obbligazione contrattuale, è tenuta al risarcimento del danno provocato al creditore.

È bene precisare, però, che la responsabilità dell’ amministrazione per inadempimento delle obbligazioni contrattuali presuppone che tali obbligazioni siano state assunte nel rispetto dei vincoli di contabilità: in particolare, la legge di contabilità (del 1923) prescrive che ogni spesa debba essere imputata al pertinente capitolo di bilancio e che questo contenga i fondi necessari.

Con maggiori e più puntuali dettagli tecnici, poi, il T.U. delle leggi sull’ ordinamento degli enti locali (d.lgs. 267/00) stabilisce, all’ art. 183, che l’ impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio. Ciò significa che la spesa (acquisto di un bene o di un servizio) potrà essere effettuata solo se sussiste l’ impegno contabile assunto dall’ amministratore, dal funzionario o dal dipendente, per conto dell’ ente locale; e solo se tale impegno sia stato registrato sul competente capitolo di bilancio.

Diversamente (vale a dire, se il bene o servizio viene acquisito in violazione di queste regole), il rapporto obbligatorio intercorre solo tra il fornitore e l’ amministratore, funzionario o dipendente che ha consentito la fornitura; si tratta, a ben vedere, di una misura energica, idonea ad operare come deterrente per l’ amministratore o il dipendente superficiale o approssimativo, ma assai meno soddisfacente per il privato fornitore: questi, infatti, nella maggior parte dei casi ha ricevuto l’ incarico dal sindaco o dall’ assessore, con lettera o in forma verbale, in attesa dell’ adozione della delibera di incarico ed ha espletato l’ incarico (o ha reso la prestazione) senza che la delibera sia stata adottata; in questi casi, egli può rivalersi (secondo le disposizioni contenute nel d.lgs. 267/00) solo sull’ amministratore o sul funzionario; non può, invece, rivalersi sull’ amministrazione, neppure con l’ azione di indebito arricchimento (ammessa contro chi, senza giusta causa, si è arricchito ai danni di altra persona, ex art. 2041 c.c.), perché l’ azione in questione ha carattere sussidiario e non può, quindi, essere esercitata, dal momento che il danneggiato può rivalersi contro il funzionario o l’ amministratore (è bene precisare, però, che l’ azione di arricchimento potrà essere esercitata qualora l’ amministrazione, cui il privato ha reso la prestazione, sia diversa dall’ ente locale: in tal caso, infatti, anche se l’ obbligazione è stata contratta irregolarmente, l’ amministrazione, avendo fruito della prestazione, sarà tenuta ad indennizzare il fornitore della correlativa diminuzione patrimoniale, nei limiti dell’ arricchimento).

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