Le parti del contratto

  1. Per parte del contratto o contraente in senso sostanziale si intende il titolare del rapporto contrattuale, cioè il soggetto cui è direttamente imputato l’insieme degli effetti giuridici del contratto.
  2. Parte del contratto o contraente in senso formale è l’autore del contratto, cioè il soggetto che emette le dichiarazioni contrattuali costitutive.

In generale si può affermare che le due figure, quella di contraente in senso sostanziale e quella di contraente in senso formale, coincidono; tuttavia è possibile che si verifichi uno scollamento tra di esse.

Ciò, ad esempio, avviene nell’ipotesi di rappresentanza diretta, dove il rappresentante è parte formale in quanto concorre con la propria dichiarazione di volontà alla formazione del contratto, mentre il rappresentato è il contraente in senso sostanziale in quanto su di lui si riverseranno gli effetti del contratto.

Il contratto plurilaterale

Il contratto plurilaterale è il contratto costituito da più parti in senso sostanziale.

Secondo l’opinione comune della dottrina per parte deve intendersi il centro di interessi; pertanto la nozione di parte prescinde dai soggetti e debba, piuttosto, essere identificata nella posizione di interesse che si contrappone ad un’altra posizione di interesse.

Tale opinione è supportata dalla lettera della legge che, a differenza della formulazione del codice abrogato, parla di parti e non più di persone, proprio in virtù del fatto che i contratti non sono necessariamente stipulati tra persone, ma da una parte può esserci una singola persona e dall’altra un gruppo di persone.

Pertanto, il contratto plurilaterale si caratterizza, anzitutto, per la presenza di più centri di interesse. Pertanto, a determinare in un contratto la pluralità non vale tanto il numero assoluto dei soggetti che vengono il rapporto tra loro, quanto i centri di interesse intorno ai quali i singoli soggetti si raggruppano.

Di conseguenza, non devono considerarsi contratti plurilaterali i contratti in cui partecipa una pluralità di persone riconducibili a due contrapposti centri di interesse (esempio: vendita dello stesso bene da parte di una pluralità di comproprietari). Tali contratti sono chiamati, infatti, a parte complessa.

Vi sono due specie di contratto plurilaterale: la specie più comune è quella formata dai contratti caratterizzati dallo scopo comune che le diverse parti del contratto intendono perseguire. Sono di questo tipo: i contratti societari, consortili, quelli di associazione.

Un principio generale valido per questi tipi di contratto è che il vizio che colpisce il vincolo partecipativo di uno dei contraenti non si estende all’intero contratto (come invece accadrebbe nei contratti bilaterali) salvo però che il vincolo debba considerarsi, secondo le circostanze, essenziale per la vita del contratto stesso (si tratta di nullità parziale in senso soggettivo).

In applicazione, infatti, del principio di conservazione del contratto la legge considera valido il contratto quando, prescindendo dalla partecipazione di quel soggetto, sia comunque possibile il raggiungimento dello scopo.

L’altra specie di contratti plurilaterali, peraltro non numerosi, è formata da quelli caratterizzati non dallo scopo comune in quanto ciascun contraente è spinto alla conclusione del contratto da un interesse proprio, distinto rispetto a quello degli altri contraenti. Proprio in considerazione di ciò si esclude che nei confronti di questa tipologia di contratto possa trovare applicazione il principio prima esposto.

Esempio di questa tipologia di contratti caratterizzati non dallo scopo comune sono: il contratto divisorio (art.1111) cioè il contratto che si stipula tra i titolari di un bene in comunione e che ha per oggetto lo scioglimento della stessa e dopo del quale ciascuno dei contitolari diventa proprietario della porzione del bene attribuitagli.

Altro contratto è la cessione delle contratto che si verifica quando una parte di un contratto a prestazioni corrispettive trasferisce, con il consenso della sua controparte, la propria posizione contrattuale ad un terzo soggetto cessionario.

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento