Il contratto innominato (o atipico)

Il contratto innominato è il contratto che non rientra in un dato tipo negoziale.

La possibilità di stipulare contratti innominati è espressamente prevista in sede di riconoscimento normativo dell’autonomia contrattuale. Nell’esercizio di tale autonomia le parti possono, infatti, stipulare contratti che non rientrano nei tipi legali purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.

Pertanto, non qualsiasi interesse giustifica il contratto, in quanto l’interesse che il contratto è diretto a realizzare deve essere meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico.

Tuttavia secondo Bianca sia per i contratti tipici sia per quelli atipici si pone il medesimo problema cioè quello di ricercare la causa concreta del contratto la quale non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla libertà, alla sicurezza e alla dignità umana. Infatti, per il Bianca la semplice coincidenza del contratto con uno schema legale non è sufficiente a verificare la meritevolezza dell’interesse perseguito.

Il contratto misto

Di contratto misto si hanno due distinte nozioni:

a) Secondo la nozione corrente in giurisprudenza il contratto si dice misto quando risulta dalla fusione delle cause di due o più negozi tipici.

b) Di contratto misto si parla anche con riferimento alle ipotesi di una pluralità di cause concorrenti all’unicità del rapporto (es. la vendita mista a donazione: essa è un’alienazione in cui l’alienante cede un bene costoso ad un prezzo irrisorio con l’intento di realizzare una parziale attribuzione gratuita).

Nell’una e nell’altra ipotesi (fusione e concorrenza di cause) il contratto misto è inteso come un contratto unico essendo unica la causa o la prestazione. L’alternativa al contratto misto è quella dei contratti funzionalmente collegati .

Il contratto misto non costituisce un autonomo tipo negoziale: se le cause, secondo la nozione di contratto misto accolta dalla giurisprudenza, si fondono in un’unica causa, il contratto è allora senz’altro un contratto innominato poiché tale unica causa non trova riscontro in un tipo legale.

Tuttavia la commistione di più cause tipiche corrispondenti agli schemi di più contratti nominati pone il problema di quale sia la disciplina legale tipica alla quale ricondurre il contratto.

La dottrina del contratto misto propone due principali criteri per risolvere tale problema:

il criterio dell’assorbimento e quello della combinazione.

a) Per la teoria dell’assorbimento (detta anche in teoria della prevalenza) sarebbero applicabili le norme di quello, fra i due o più contratti che concorrono alla formazione del contratto misto, che presenta elementi prevalenti sull’altro (o altri)

b) Per la teoria della combinazione troverebbero applicazione, ciascuna per la parte relativa, le norme dei singoli contratti che concorrono alla formazione di quello misto.

La giurisprudenza si avvale sia del criterio dell’assorbimento sia di quello della combinazione applicando ai vari elementi la disciplina dei tipi legali cui esse sono riconducibili e, in caso di incompatibilità, la disciplina dell’elemento prevalente.

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