La collazione :

– opera solo in presenza di una comunione di cui siano parte il coniuge, i figli, i loro discendenti (non gli ascendenti)

– mira a mantenere un certo equilibrio nell’ambito delle formazione delle porzioni ereditarie

– le norme sulla collazione sono derogabili

– in sede di collazione devono essere prese in considerazione solo le donazioni ricevute dai figli, dai loro discendenti e dal coniuge, e poi ulteriore condizione e che vi siano due figli o un figlio e il coniuge.

La riunione fittizia :

– opera solo in presenza di legittimari(e quindi anche di discendenti)

– mira a verificare di quale quota il de cuius potesse disporre

– le norme sulla riunione fittizia sono inderogabili

– in sede di riunione fittizia devono essere considerate tutte le donazioni fatte a chiunque, perchè si tratta di ricostruire l’entità del patrimonio globale del de cuius ai fini di verificare eventuali lesioni di legittima.

Unico tratto in comune . in ogni caso le donazioni ricevute in vita dall’erede non possono ledere la quota di riserva di eventuali altri legittimari. Anche in caso di donazioni con dispensa da imputazione, tale dispensa non può andare al di là della quota disponibile, parimenti la dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della disponibile.

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