E’ l’istituto che obbliga esclusivamente i legittimari coeredi, coniuge e figli, che accettano l’eredità, in sede di divisione, a conferire nell’asse ereditario quanto ricevuto in donazioni dal de cuius 737/1c, al fine di non ledere la quota di riserva dei medesimi.

Quindi, soggetti tenuti alla collazione sono esclusivamente i legittimari coeredi, coniuge e figli, purché abbiano che accettato l’eredità.

Con la collazione si determina un aumento dell’asse ereditario da dividere, appunto, attraverso il computo delle donazioni ricevute. Pertanto, è necessario che i legittimari abbiano accettato l’eredità.

Collazione e lesione di legittima

La collazione dunque è volta ad evitare disparità di trattamento in dipendenza delle donazioni fatte in vita dal defunto, cioè mira a pareggiare le posizioni ereditarie del coniuge e dei figli (discendenti), evitando la lesione di legittima. La collazione è quindi inoperante verso altri donatari. Infatti, verso gli altri donatari coeredi è solo possibile esercitare l’azione di riduzione.

Dispensa dalla collazione

I legittimari, già beneficiari della donazione, devono, dunque, al momento della divisione ereditaria conferire alla massa ereditaria i beni ricevuti, salvo che il de cuius abbia voluto attribuire loro il bene, in aggiunta alla quota ereditaria, esonerando dal conferimento con apposita dichiarazione di dispensa 737/2c.

In caso di dispensa la collazione non si applica purché il valore complessivo dei beni attribuiti all’erede non superi la porzione disponibile, quota che costituisce la parte di beni in valore eccedenti la legittima. Ciò significa, che se il legittimario è stato dispensato dalla sola collazione conserverà la donazione, imputandola alla sua quota di legittima, mentre gli altri coeredi conseguiranno il residuo della stretta legittima.

Pertanto, con la dispensa il legittimario è privilegiato tra i coeredi, trattenendo quanto già ricevuto.

Qualora, il legittimario è stato dispensato sia dalla collazione sia dalla imputazione, non solo conserverà la donazione, ma in caso di lesione della legittima potrà agire in riduzione con i coeredi per la riduzione delle donazioni fatte dal defunto in favore di terzi.

Al contrario, se il legittimario è stato dispensato dalla imputazione ma non dalla collazione, sarà costretto a conferire la donazione, partecipandola alla divisione con i legittimari coeredi. Ma poiché era dispensato dalla imputazione della donazione potrà agire in riduzione nei confronti del terzo donatario o legatario per fare valere la sua quota di legittima senza dover detrarre da questa la donazione ricevuta.

ESEMPIO: IL DE CUIUS MUORE INTESTATO LASCIANDO UNA MASSA EREDITARIA DI 900 = RELITTO 400 + DONATO 500.

Gli unici eredi sono 3 figli, di cui uno è donatario di 250. un terzo donatario ha ricevuto 250.

Per legge i legittimari ereditano 2/3 della massa fittizia.

Ipotesi:

se il figlio donatario non è stato dispensato dalla collazione, dovrà conferire la donazione nell’asse ereditario. Pertanto, se 900*2/3=600, pro quota 200 a figlio, ne deriva che la divisione sarà:

relictum 400 + donatum al figlio 250 = 650, pro quota 216 circa.

– Se il figlio donatario è stato dispensato dalla collazione, conserverà la donazione, imputandola alla sua quota di legittima, mentre gli altri coeredi conseguiranno il residuo della stretta legittima. Pertanto, se 900*2/3=600, pro quota 200 a figlio, ne deriva che la divisione sarà:

200 pro quota ai due figli, mentre il figlio dispensato conserva 250.

– Se il figlio donatario è stato dispensato dalla collazione e dalla imputazione, non solo conserverà la donazione, ma essendo leso nella sua quota di legittima potrà agire in riduzione nei confronti del terzo donatario o legatario per fare valere la sua quota di legittima non ricevuta dalla divisione. Pertanto, se 900*2/3=600, pro quota 200 a figlio, essendo il relictum 400, il figlio donatario agirà in riduzione verso il terzo donatario per conseguire i 200 mancanti

La dispensa è un autonomo negozio collegato alla donazione. Da tale autonomia discende che la dichiarazione di dispensa può essere contenuta nell’atto di donazione o in atto separato successivo sia unilaterale del donante sia contrattuale tra donante e donatario.

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