La contemporanea pendenza di più processi relativi alla stessa causa o a cause connesse davanti allo stesso giudice non dà luogo all’applicazione delle regole a suo tempo esaminate in materia di litispendenza e di connessione bensì ad altri provvedimenti volti a favorire per quanto possibile la realizzazione del simultaneus processus e precisamente all’assegnazione delle cause al medesimo giudice-persona fisica strumentale alla riunione dei procedimenti, talora necessaria, talora rimessa alla valutazione discrezionale del giudice (art.273 e 274 cpc). La distinzione rispetto alla litispendenza (art.39 cpc( e alla connessione (art.40 cpc) è netta. La pendenza dei procedimenti davanti allo stesso ufficio giudiziario esclude l’applicazione di un regime processuale analogo a quello delle questioni di competenza.

La riunione di più procedimenti per la stessa causa può essere disposta anche d’ufficio ma sentite le parti. Se le cause pendono avanti ai giudici diversi dello stesso organo giudiziario il potere di dar luogo alla riunione spetta al presidente che, sentite le parti, col provvedimento che la dispone assegna la causa a una sezione o a un giudice dallo stesso designati. Il provvedimento è sottoforma di decreto non soggetto a reclamo né a ricorso per cassazione e neppure a regolamento di competenza. Una volta disposta la riunione la trattazione prosegue congiuntamente sulla materia e il processo è formalmente unico. La riunione di procedimenti di cause in gradi diversi è vista come possibile. Nell’altra ipotesi di contemporanea pendenza davanti allo stesso giudice di più cause non identiche ma solo connesse è prevista la semplice possibilità del cumulo, previa valutazione e solo se il giudice lo reputa opportuno.

La valutazione di opportunità e il carattere di facoltatività dell’istituto che la stessa determina mantiene nel giudice il potere di escludere la trattazione congiunta delle cause connesse, qualora ciò possa produrre ritardi e quindi conseguenze dannose sul piano dell’economia processuale. La riunione può essere disposta unicamente previa verifica che ciò non determini per una causa la perdita di un grado di giudizio, ossia solo nel caso di connessione tra una causa in grado d’appello contro la sentenza del giudice di pace e altra di competenza del tribunale in unico grado (rara).

Nel caso in cui diverse cause connesse siano pendenti avanti a giudici diversi di un medesimo ufficio giudiziario, il presidente ordina che le cause siano chiamate alla medesima udienza avanti allo stesso giudice (mantengono però la loro autonomia) o alla stessa sezione per i provvedimenti opportuni. Si applicano poi le regole del litisconsorzio facoltativo. La sentenza è formalmente unica ma sono possibili autonome impugnazioni. Una volta che la riunione è stata ordinata il giudice può provvedere alla separazione delle cause, disposta quando vi è istanza delle parti o quando la prosecuzione provochi ritardi nella procedura. Anche il provvedimento di separazione, come quello di riunione non è impugnabile.

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