Nell’ambito della risoluzione del contratto per inadempi­mento, l’orientamento dottrinario dominante afferma che al contraente non inadempiente che si sia avvalso del rimedio risolutorio sia dovuto il risarcimento dei danni positivi. Con tale definizione si intendono quei danni derivanti dalla lesione dell’interesse del contraente all’adempimento dell’obbligazio­ne dedotta in contratto. Sono sicuramente esclusi dal computo del risarcimento i danni c.d. negativi, sia da quella parte della dottrina che, configurando la loro sussistenza solo per la lesione degli obblighi pre-contrattuali, esclude che la responsabilità pre-contrattuale, appunto, possa derivare dall’inadem­pimento di un contratto a prestazioni corrispettive; sia da quella parte della dottrina che pur non limitando la configurabilità dei danni negativi esclusivamente alla culpa in contrahendo, ricollega gli stessi all’illecito civile costituito dall’inadempimen­to e non allo scioglimento del rapporto contrattuale.

Tuttavia, la dottrina dominante non si è chiesta se dalla risoluzione del contratto per inadempimento. che oltretutto è rimessa alla scelta del contraente non inadempiente, consegua sempre la lesione dell’interesse di tale parte ed il relativo obbligo risarcitorio. Tale orientamento trova il suo fondamento nell’affermazione – non condivisibile – del carattere sanzio­natorio della risoluzione.

In realtà, quello che sfugge all’analisi dottrinaria è che il meccanismo risolutorio non compromette l’assetto del patri­monio della parte non inadempiente, quanto piuttosto, svol­gendo una funzione riequilibratrice del sinallagma contrattua­le, mira a ripristinare l’assetto esistente prima della contrattazio­ne, poi inadempiuta. Una corretta valutazione del risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione del contratto dovrebbe, pertanto, essere effettuata, in relazione al pregiudizio che sia derivato al risolvente, in via residuale rispetto al soddisfacimen­to dell’interesse creditorio che consegua all’esercizio dell’azio­ne di risoluzione.

La valutazione del danno che eventualmente residui va effettuata in considerazione di dati oggettivi relativi alla situazione patrimoniale del risolvente che consegue alla risoluzione e a quella che sarebbe stata riscontrata se il contratto fosse stato regolarmente adempiuto.

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento