La procura è il negozio unilaterale mediante il quale un soggetto conferisce ad un altro il potere di rappresentarlo. La procura si inquadra nell’ambito dei negozi autorizzativi. La procura è un atto unilaterale poiché essa si perfeziona con la sola manifestazione di volontà del suo autore senza che occorre il consenso del destinatario.

L’unilateralità della procura si spiega in quanto essa attribuisce al soggetto destinatario una semplice posizione di potere senza comportare né per il rappresentato né per il rappresentante la perdita di un diritto o l’assunzione di un obbligo.

Si afferma comunemente che la procura è un negozio astratto, nel senso che la procura produce il suo effetto a prescindere dal rapporto sottostante tra rappresentante e rappresentato. Tuttavia, afferma il Bianca è dubbio che si possa parlare propriamente di astrattezza dal momento che la procura esprime essa stessa una tipica sufficiente ragione giustificativa dell’atto, e cioè l’interesse del dominus a farsi sostituire da altri nel compimento di attività giuridiche.

Se, pertanto, la causa non esistesse o fosse illecita il negozio di procura deve reputarsi nullo in applicazione del generale principio di causalità del negozio giuridico.

La nullità della procura non può, tuttavia, essere opposta ai terzi che abbiano fatto ragionevole affidamento su di essa potere, pertanto sul principio dell’invalidità prevale quello dell’apparenza imputabile alla rappresentato.

La procura, secondo l’opinione prevalente, è un negozio recettizio nel senso che la sua efficacia sarebbe subordinata alla sua ricezione da parte del rappresentante o secondo altri da parte del terzo.

Altri ancora non lo ritengono un negozio recettizio in quanto la conoscenza non è funzionale all’effetto e non risponde ad un’esigenza di tutela del destinatario. Questa teoria tra l’altro è accolta, anche, dal Bianca.

La procura richiede la stessa forma che richiesta dalla legge per l’atto che il procuratore è autorizzato a compiere. Così ad esempio la procura vendere un bene immobile esige a pena di nullità la forma scritta.

Se gli atti che il rappresentante è autorizzato a compiere non richiedono la forma scritta, la procura può anche essere orale. Tuttavia, la procura orale, pur se valida, può rendere difficile al rappresentante l’onere di provare i suoi poteri rappresentativi.

Infatti, il soggetto che contratta con chi si dichiara rappresentante può chiedere a quest’ultimo di giustificare i poteri e cioè di dimostrare l’esistenza e il contenuto della sua posizione rappresentativa.

La procura, ancora, può essere generale o speciale.

  1. E’ generale quando conferisce al rappresentante il potere di compiere tutti gli atti relativi alla gestione di interessi patrimoniali del rappresentato o alla gestione di una determinata attività. Tuttavia essa non comprende quegli atti che devono essere specificamente autorizzati da rappresentante; così ad esempio il rappresentante non può stipulare contratti con se stesso senza una procura specifica. Ancora, il rappresentante non può compiere donazioni in nome delle rappresentato senza una procura specifica a donare. Inoltre la procura generale non comprende la rappresentanza in giudizio.
  2. La procura è speciale quando conferisce alla rappresentante potere di compiere singoli atti giuridici.
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