Come detto, il mandato può intervenire anche in un momento successivo alla fase negoziale iniziale: secondola DOTTRINA PREVALENTE(DI SABATO) la ratifica infatti equivale al mandato, sia in caso di delegazione che di espromissione. Inoltre (sempre DI SABATO) la ratifica deve intervenire prima del perfezionarsi del rapporto esterno, cioè il negozio tra il mandatario ed il creditore.

Secondo CICALA tuttavia parlare di ratifica appare improprio: poiché infatti il mandato assume nel suo aspetto “estremo,, una funzione essenziale (la contemplatio domini, che presuppone il mandato, serve come detto a qualificare l’ipotesi come delegazione) l’intervento postumo è in realtà un completamento della fattispecie.

Inoltre, secondo l’autore, anche se (come afferma DI SABATO) la “ratifica” intervenisse prima del perfezionarsi del rapporto esterno, tale intervento postumo sarebbe comunque vanificato nel caso in cui il mandatario non facesse alcun riferimento ad un mandato

intercorso con il debitore originario: in tal caso si sarebbe sempre alla presenza di un’espromissione. Al contrario si avrebbe una delegazione qualora il mandatario, anche dopo il perfezionamento del rapporto esterno, dichiarasse di stare agendo in virtù di una delega (mandato) conferitagli dal debitore originario.

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