L’art. 119 disciplina una serie cospicua di ricorsi, che investono atti di particolare importanza. In questi casi il legislatore ha voluto prevenire il pericolo che l’attività amministrativa possa essere rallentata o sospesa a lungo per la pendenza del giudizio, in attesa di una decisione del giudice. Il codice, intervenendo in un contesto particolarmente caotico, ha reso organica la disciplina e ha chiarito una serie di profili, attinenti soprattutto ai termini processuali. Dal momento che l’elemento comune a queste controversie è l’accelerazione dei tempi del processo e della decisione, il codice ha coniato il termine di rito abbreviato, il quale si applica, tra gli altri, ai seguenti ricorsi (co. 1):

  • i ricorsi proposti contro provvedimenti in tema di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture (lett. a). A tali giudizi, tuttavia, si applica anche una disciplina in parte derogatoria e in parte del tutto particolare (art. 120);
  • i ricorsi contro gli atti delle autorità amministrative indipendenti (lett. b);
  • i ricorsi concernenti procedure espropriative o di occupazione di urgenza (lett. f);
  • i ricorsi contro le ordinanze adottate nelle situazioni di emergenza dichiarate in base alla legge sulla protezione civile e contro i conseguenti provvedimenti dei Commissari (lett. h);
  • i ricorsi proposti contro vari provvedimenti concernenti gli impianti e le infrastrutture maggiori in materia di energia elettrica (lett. l).

L’obiettivo di accelerazione viene perseguito per tutto il corso del giudizio:

  • dimezzamento dei termini processuali (co. 2): tutti i termini processuali sono dimezzati, ad eccezione di quelli stabiliti per la notifica del ricorso principale, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti. Anche i termini per l’appello cautelare non sono dimezzati;
  • fase cautelare: per evitare che una misura cautelare possa determinare una paralisi per l’attività amministrativa (interessi pubblici primari), nelle controversie in esame:
    • qualora sia stata richiesta una misura cautelare, il Tar, se da un primo sommario esame ritiene che il ricorso possa essere accolto e che vi sia il rischio di un danno grave e irreparabile, dispone con ordinanza che la discussione del ricorso nel merito si tenga nella prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dal deposito dell’ordinanza stessa (co. 3). La fissazione dell’udienza deve essere disposta anche quando il Consiglio di Stato accolga l’appello contro il rigetto dell’istanza cautelare da parte del Tar;
    • qualora si versi in un caso estrema gravità ed urgenza, il collegio può disporre subito le misure cautelari opportune, senza dover attende il trascorrere dei trenta giorni sovra citati (co. 4);
    • dispositivo (co. 5): se almeno una parte ne abbia fatto richiesta in udienza, il dispositivo della sentenza deve essere pubblicato entro sette giorni dopo che il collegio abbia maturato la decisione del ricorso. In questo caso il collegio può provvedere in un primo tempo al deposito del solo dispositivo e in un secondo al deposito della motivazione;
    • giudizio di appello (co. 6): in conseguenza della disciplina prevista per il dispositivo, è consentito alla parte interessata di proporre l’appello al Consiglio di Stato direttamente nei confronti del dispositivo della sentenza, entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, al fine di ottenerne la sospensione. In questo caso la parte ha l’onere di notificare in un secondo tempo i motivi di appello, una volta conosciuta la motivazione della sentenza.

Si tratta comunque di una mera possibilità, dato che la parte può anche scegliere di attende le motivazioni per presentare un unico appello.

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