L’ efficacia del provvedimento amministrativo nello spazio

Di efficacia del provvedimento amministrativo nello spazio si parla in relazione alla distribuzione della competenza amministrativa per territorio, nel senso che l’ autorità competente può emanare atti che possono avere efficacia solo nell’ ambito territoriale di propria competenza: ad es., l’ ordine di demolizione di costruzione abusiva, emanato dal sindaco, non può colpire un manufatto che sorge al di fuori del territorio comunale.

La violazione di questa regola comporta la nullità dell’ atto (e non la semplice annullabilità): così, ad es., se l’ ordine di demolizione dell’ immobile è stato adottato dal sindaco sull’ erroneo presupposto che il terreno interessato ricada nell’ ambito della sua circoscrizione, il proprietario può legittimamente rifiutarsi di dare esecuzione al provvedimento, proprio perché questo è nullo.

A questa regola generale, però, la legge prevede diverse eccezioni: si pensi agli atti di qualificazione giuridica (come l’ iscrizione ad un albo professionale), i quali, infatti, spiegano effetti anche al di fuori del territorio di competenza: ad es., l’ architetto iscritto all’ ordine degli architetti di Milano può esercitare la sua professione in tutto il territorio italiano.

L’ efficacia del provvedimento amministrativo nel tempo

Il provvedimento amministrativo comincia a produrre i suoi effetti nei confronti dei destinatari al momento della comunicazione (questa regola, nonostante sia enunciata espressamente solo per i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati, ex art. 21 bis L. 241/90, ha, in realtà, una sfera di applicazione più ampia; e ciò lo si ricava dal regime del ricorso al giudice amministrativo, che va proposto entro 60 gg. dalla comunicazione o dalla piena conoscenza, indipendentemente dal contenuto dell’ atto, favorevole o sfavorevole). Si può, quindi, affermare che i provvedimenti amministrativi sono recettizi, ossia esplicano la loro efficacia a partire dal momento in cui sono entrati nella sfera di conoscibilità degli interessati.

È necessario sottolineare, però, che nell’ ambito dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica del privato (provvedimenti sfavorevoli), sono previste due eccezioni alla regola dell’ efficacia che coincide con la comunicazione:

• la prima, a carattere automatico, riguarda i provvedimenti cautelari ed urgenti, i quali sono immediatamente efficaci anche prima che il destinatario ne abbia ricevuto comunicazione (si pensi, ad es., all’ ordine di demolizione di un muro pericolante);

• la seconda eccezione è rimessa, invece, ad una scelta dell’ amministrazione, la quale può inserire nel provvedimento una clausola motivata di immediata efficacia (purché il provvedimento non abbia carattere sanzionatorio).

Gli effetti del provvedimento amministrativo possono essere, inoltre, anticipati (cd. retroattività: ma si tratta di un’ ipotesi eccezionale) o, più frequentemente, ritardati: ad es., la nomina di un docente spiega effetti dal momento dell’ inizio dell’ anno scolastico o accademico, anche se adottata prima.

Il provvedimento amministrativo può, altresì, produrre un’ efficacia istantanea o un’ efficacia prolungata nel tempo: ad es., il decreto di espropriazione produce l’ effetto istantaneo del trasferimento della proprietà dell’ immobile in capo all’ espropriante; il decreto di occupazione, invece, produce effetti che si protraggono nel tempo, perché abilita l’ occupante ad acquisire e mantenere il possesso del bene per tutta la durata prevista (in genere non superiore a 5 anni).

Il provvedimento ad efficacia prolungata ha, di solito, un termine finale, che può essere prestabilito dalla legge (si pensi, ad es., alle nomine a cariche, che hanno un termine legato alla durata della carica); negli altri casi, invece, il termine può essere stabilito dall’ organo amministrativo (ad es., in relazione alla concessione di un bene demaniale).

Vi sono, però, provvedimenti ai quali nessun termine può essere apposto: si pensi, ad es., alle abilitazioni professionali, che durano tutta la vita.

Un’ ultima considerazione occorre riservarla, infine, all’ ultrattività di alcuni provvedimenti amministrativi: ultrattiva è, ad es., la nomina di una carica pubblica nel periodo successivo alla scadenza (il periodo di prorogatio), nel senso che una parte dei suoi effetti continuano a prodursi al di là del termine finale.

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