Alla tutela offerta dal giudice si è sempre accompagnata la tutela offerta dalla stessa amministrazione; l’ apparente paradosso (di un protezione assicurata dallo stesso soggetto contro il quale si agisce) si giustifica in virtù del fatto che l’ autorità alla quale ci si rivolge non è la stessa autorità che ha emesso l’ atto che si intende attaccare, ma è l’ autorità gerarchicamente superiore.

Disciplinato in termini generali con D.P.R. 1199/71, il ricorso gerarchico può essere proposto contro gli atti (non definitivi) delle autorità che hanno un superiore gerarchico (ad es., il questore subordinato al prefetto, il prefetto al Ministro dell’ Interno); il ricorso, quindi, non è ammesso contro gli atti di chi è al vertice della gerarchia ovvero contro gli atti di un organo collegiale.

Il termine per ricorrere è di 30 gg. ed i motivi che possono essere fatti valere possono essere non solo di legittimità, ma anche di merito (chi ricorre in via gerarchica, cioè, può denunciare non solo l’ illegittimità dell’ atto, ma anche la sua inopportunità o la sua iniquità ed ingiustizia).

È importante sottolineare, infine, che se l’ interessato ha proposto ricorso in via gerarchica non può proporre simultaneamente ricorso al Tar (il ricorso giurisdizionale è ammesso soltanto dopo che siano decorsi 90 gg.: ossia, dal momento in cui, non essendo intervenuta nessuna decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti). Più precisamente:

• se l’ amministrazione accoglie il ricorso gerarchico viene meno l’ esigenza di rivolgersi al giudice;

• se, invece, l’ amministrazione lo respinge o non lo decide (entro 90 gg.) l’ interessato potrà rivolgersi al Tar.

Il D.P.R. 1199/71, oltre al ricorso gerarchico, prevede e disciplina anche il ricorso in opposizione, ossia il ricorso che può essere proposto allo stesso organo che ha emesso l’ atto impugnato: si tratta di un ricorso che è ammesso nei soli casi previsti dalla legge e la cui efficacia, in termini di tutela del privato, è quasi nulla (dal momento che l’ autorità ben difficilmente è disposta a rimangiarsi quello che ha deciso solo perché il privato reclama).

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