A differenza del ricorso gerarchico proprio, il ricorso gerarchico improprio e il ricorso in opposizione sono rimedi eccezionali, dal momento che la loro esperibilità presuppone una specifica previsione normativa. L’art. 1 co. 2 del d.p.r. n. 1199 del 1971, tuttavia, esclude che una tale disposizione normativa debba essere necessariamente una disposizione di legge (non riserva di legge). Sono quindi contemplati anche gli ordinamenti dei singoli enti :

  • il ricorso gerarchico improprio, diretto ad un organo non gerarchicamente sovraordinato rispetto a quello che ha emanato l’atto impugnato, viene previsto in alcune materie particolari, in ipotesi nelle quali l’atto da impugnare sarebbe stato di per sé un atto definitivo (es. atto emesso da organo di vertice). Sembra logica ritenere che il ricorso gerarchico improprio debba essere ammesso solo nell’ambito di un’identica amministrazione, o nell’ambito di amministrazioni riconducibili ad enti diversi legati da rapporti funzionali. Questa impostazione, tuttavia, non è accolta dal Consiglio di Stato che tende a considerare con una certa larghezza la possibilità di ricorsi che coinvolgano amministrazioni diverse, in forza di un preteso carattere giudiziale dei ricorsi amministrativi. La decisione del ricorso, secondo questa giurisprudenza, non atterrebbe alla funzione amministrativa coinvolta dall’atto di primo grado, ma riguarderebbe una funzione diversa, neutra, di garanzia del cittadino (funzione giustiziale);
  • il ricorso in opposizione, diretto allo stesso organo che ha emanato l’atto, rappresenta uno strumento di limitata utilizzazione, dal momento che si dubita della capacità dell’autorità che abbia emanato l’atto impugnato di valutare in modo effettivamente imparziale il ricorso diretto contro il proprio atto.
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