In generale

Il ricorso in opposizione è un ricorso diretto alla stessa autorità che ha emanato l’atto, ha carattere eccezionale ed è ammesso solo nei casi espressamente previsti dalla legge o dalle ordinanze ministeriali.

Il ricorso in opposizione tende alla rettifica dell’atto impugnato (ad esempio la rettifica del ruolo o della graduatoria) e consente all’amministrazione di eliminare gli eventuali errori in cui fosse incorsa; viene così assicurato l’apporto collaborativo degli stessi soggetti interessati ai fini della formazione del provvedimento.

Il ricorso in opposizione è previsto da alcune ordinanze ministeriali in materia scolastica, le quali ne prevedono la proposizione entro termini brevissimi (5 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione) per la correzione di eventuali errori materiali.

Disciplina giuridica

La disciplina del ricorso in opposizione è la stessa di quella dettata per il ricorso gerarchico (art. 7 d.P.R. 1199/1971) tranne per il termine che è più breve di quello dei 30 giorni fissato per il ricorso gerarchico.

Trova applicazione anche per il ricorso in opposizione la regola della facoltatività, cioè la mancata proposizione del ricorso in opposizione non preclude la proposizione del ricorso giurisdizionale.

Differenza rispetto alle “osservazioni”

Dai ricorsi in opposizione bisogna distinguere le “osservazioni”, che sono consentite ai privati e ad associazioni in alcuni procedimenti amministrativi (ad es., formazione di piani urbanistici, imposizione di vincolo paesistico), come forma di partecipazione del privato alla formazione dell’atto conclusivo del procedimento.

Le “osservazioni” si differenziano dai ricorsi in opposizione per il fatto che vengono presentate allorché il provvedimento è stato solo “proposto” o “adottato” ma non ancora approvato in via definitiva.

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