La legge dello Stato è abilitata non solo ad assegnare funzioni agli enti locali, ma anche a distribuirle tra i suoi organi di governo (il consiglio, la giunta e il capo dell’ esecutivo – sindaco o presidente della provincia). La struttura e le funzioni degli organi di governo dell’ ente locale sono disciplinate dalle legge: ed è proprio entro questi limiti che si muove la potestà statutaria, nell’ esercizio della quale il singolo ente locale stabilisce non tanto le norme fondamentali della sua organizzazione (art. 6 d.lgs. 267/00), perché queste le stabilisce la legge, ma regola, più che altro, l’ organizzazione delle funzioni, le forme di collaborazione con gli altri enti locali (ad es., convenzioni, consorzi e accordi di programma), le modalità di partecipazione popolare, del decentramento, dell’ accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

Ora, dal momento che lo statuto rappresenta una piccola costituzione dell’ ente locale, lo stesso deve essere approvato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati; e se tale maggioranza non viene raggiunta, sono necessarie due successive votazioni, nelle quali lo statuto dovrà essere approvato a maggioranza assoluta dei voti (la metà più uno dei consiglieri).

Come detto, gli organi di governo dell’ ente locale sono: il consiglio, la giunta e il sindaco (o il presidente, nella provincia).

In particolare, il consiglio (dal punto di vista funzionale) è l’ organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed ha competenza limitatamente agli atti indicati dall’ art. 42 d.lgs. 267/00: statuti, regolamenti, programmi, piani finanziari, bilanci, rendiconti, piani territoriali, organizzazione dei pubblici servizi, tributi, etc. (a queste funzioni lo statuto non può aggiungerne altre, perché la competenza del consiglio è, appunto, limitata dalla legge).

Per quanto riguarda la composizione, va detto che il numero dei consiglieri, da eleggere a suffragio universale, varia da 12 (nei comuni con meno di 3000 abitanti) a 60 (nei comuni con più di un milione di abitanti); nelle province, invece, il numero dei consiglieri oscilla tra i 25 e i 45 (sempre a seconda del numero di abitanti).

Il sindaco e il presidente della provincia sono, invece, gli organi responsabili dell’ amministrazione del comune e della provincia: essi rappresentano l’ ente, convocano e presiedono la giunta ed anche il consiglio (nei comuni con meno di 15000 abitanti, nei quali non è previsto il presidente del consiglio) e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’ esecuzione degli atti.

La giunta, infine, è l’ organo di governo che collabora con il sindaco o con il presidente della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali; la sua competenza è stabilita in via residuale, in quanto abbraccia tutti gli atti non riservati dalla legge al consiglio, al sindaco (o al presidente) o agli organi di decentramento.

La giunta è composta da un numero di componenti non superiore ad un terzo dei membri del consiglio (e comunque non superiore a 16); gli assessori sono nominati dal sindaco (o dal presidente della provincia) e possono essere da lui revocati (la carica di assessore è, ovviamente, incompatibile con quella di consigliere).

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