Gli strumenti giuridici adoperati da Roma per l’amministrazione territoriale di quelle zone site al di fuori dell’Urbs si riconducono ancora una volta alla formula della città stato, che assume ancora una volta la funzione di organo di ordinaria amministrazione.

Viene, inoltre, a delinearsi la contrapposizione fra territori amministrati secondo le forme della città-stato e territori amministrati direttamente dal governo romano. La prima struttura resta esclusiva in Italia e caratteristica delle province.

Diviene, a questo punto, fondamentale esaminare i rapporti fra le civitates e l’amministrazione centrale nonché accertare l’esistenza o meno di una certa autonomia. La tipologia delle città rimane, nel principato, identica a quella del periodo repubblicano. Si distinguono così le civitates Romanae, intese come città di diritto latino e le città di diritto straniero.

Municipia e coloniae rimangono i tipi fondamentali dell’organizzazione delle civitates Romanae. Accanto alla colonia, già nel I secolo d.C, inizia ad apparire la colonia onoraria, dove all’attribuzione di colonia ad una civitas non corrispondeva più l’effettiva deduzione di coloni. Non risultano, tuttavia, aspetti in cui si colga una sostanziale diversità di disciplina legislativa fra questi due tipi di città. Il sistema delle magistrature resta quello di fine repubblica. La censura scompare e le relative funzioni vengono assunte, ogni due anni, dai duoviri e quattuorviri iure dicundo, che prendono anche il nome di quinquennales.

Il potere dei magistrati municipali era designato col termine di potestas,  indicante determinate competenze esclusive e specifiche conferite ai magistrati stessi, in netta opposizione con l’imperium dei magistrati della civitas repubblicana che si configurava come potere generico e tendenzialmente illimitato.

Il potere più ampio spettava ai duoviri e ai quattuorviri iure dicundo; queste figure dovevano curare le funzioni generali di governo.

Nelle civitates Romanae, invece, effettivo detentore del potere era il senato locale, detto comunemente ordo decurionum. Esso è espressione dell’aristocrazia locale la cui importanza si fondava sul potere economico e si caratterizza per l’attribuzione di numerosi privilegi, primo fra tutti quello di formare il nucleo principale della classe degli honestriores in contrapposizione agli humiliores, che sostanzialmente si identificavano con i plebei.

Il senato locale aveva una posizione di supremazia nei confronti dei magistrati, a cui  il senato stesso poteva impartire delle multe nel caso in cui questo non eseguisse i decreta.

Il terzo organo fondamentale all’interno delle città erano le assemblee, i comitia, che pur andando gradualmente incontro ad una decadenza, continuano ad esercitare, per tutto il I secolo d.C, la funzione di eleggere i magistrati.

Le civitates Latinorum sono situate, nel principato, esclusivamente in ambiente provinciale. La concessione della Latinitas avviene sempre a favore di comunità cittadine.

Esse preservano solamente alcuni dei privilegi posseduti dalle coloniae Latinae della repubblica, poiché il ius migrandi e il ius suffragii erano ormai desueti. Continua, invece, a rivestire la sua importanza il ius honorum, inteso come il diritto di acquistare la cittadinanza romana dopo aver esercitato una magistratura o aver seduto nell’ordo decurionum.

L’ultima categoria di città rilevanti dal punto di vista dell’amministrazione locale sono le civitates peregrinae, che continuano a distinguersi in:

– Civitates foederatae

– Civitates sine foedere liberae

– Civitates autonome di fatto, tra cui rientrano le poleis greche ed ellenizzate d’Oriente che avevano raggiunto un alto livello di vita cittadina, sia le città dell’Occidente e della penisola balcanica , in cui la forma istituzionale della civitas era sovrapposta ad una realtà sociale con connotati tribali.

Esse presentano gli stessi organi delle città-stato, come magistrature, senato, assemblea popolare. Esiste comunque una radicale differenza fra l’Oriente e l’Occidente: in Occidente, infatti, le civitates peregrinae presentano le stesse caratteristiche delle civitates Romanae, già prima della concessione della Latinitas o della cittadinanza. In Oriente, invece, il tutto è più articolato e si riscontra una forte influenza esercitata dal governo romano in relazione al tentativo di far prevalere costituzioni di tipo oligarchico, in cui i senati locali assumessero i poteri più rilevanti, quelli di gestione e di controllo delle comunità.

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