Anche nell’ambito dell’amministrazione finanziaria, si ripropone quel contrasto di fondo tra istituti del vecchio mondo repubblicano ed istituti del nuovo regime. In particolare all’aerarium, che rappresentava l’organo della finanza senatoria, viene a contrapporsi un’amministrazione imperiale che si esplica attraverso l’aerarium militare, il fiscus, il patrimonium e la ratio privata. Sotto la repubblica, l’aerarium populi Romani costituiva la cassa centrale dell’ordinamento finanziario romano. Esso dipendeva dal senato, che provvedeva direttamente alla sua gestione e amministrazione. Con l’avvento del principato, sicuramente il suo ruolo venne ridimensionato. Tuttavia, Augusto riteneva che l’aerarium fosse una struttura da mantenersi, come segno anche di continuità con l’ordinamento repubblicano. Dal Augusto, vennero istituiti i praefecti aerarii, estratti dall’ordine senatorio e poi i praetores; Tiberio ricorse a commissioni senatorie, Claudio a questori di ascendenza repubblicana.

Nerone, invece, propose una soluzione che durò a lungo, istituendo due praefecti aerarii Saturni, scelti dall’imperatore tra gli ex-pretori.

Ancora una volta, la politica di Augusto presentava due volti: da un lato quello costituzionalista, dall’altro quello monarchico che trovava fondamento nel principato e nella sua struttura.

Augusto si riservò il potere preminente di controllo sull’aerarium e lo esercitò effettivamente, sia con diretti interventi sia richiamandosi al ius referendi che gli competeva, facendo in senato proposte di natura finanziaria.

Per quanto concerne l’aerarium militare, in capo ad esso sorgeva il problema dei veterani e della loro sistemazione nelle colonie. Augusto nel 13 a.C propose al senato di sistemare i veterani in congedo non più con assegnazioni di terra ma con premi in denaro. Infine, nel 6d.C vene istituito l’aerarium militare, una cassa autonoma, nella quale confluirono i proventi di nuove entrate e le elargizioni dirette del principe. Alla direzione dell’aerarium militare furono preposti tre praefecti di rango pretorio, considerati dei veri e propri magistrati, scelti con sorteggio e non nominati né dal senato né dal principe né dai comizi. Essi erano tuttavia dipendenti dal principe stesso, in quanto questi era il capo dell’esercito ed aveva perciò il potere di disporre dei fondi ad esso assegnati.

In riferimento al fiscus, invece, possiamo sostenere che nulla ci fa pensare con esattezza all’esistenza di un’amministrazione centrale imperiale, in quanto menzioniamo, accanto all’aerarium, unicamente l’aerarium militare e il patrimonio di Augusto.

E’ comprensibile che il naturale processo di tale sviluppo sia maturato già sotto Tiberio o comunque sotto gli imperatori della dinastia giulio-claudia, in quanto prende piede il concetto di fiscus nel significato di amministrazione centrale.

Parallelamente allo sviluppo del fiscus, si accentua l’attribuzione a desso di entrate attribuite in precedenza all’erario, come ad esempio i beni di coloro che morivano senza eredi o la metà del tesoro rivenuto in qualsiasi luogo e non solo in zone di spettanza del fisco.

Altrettanto complessi sono i problemi che si profilano in ordine alla natura giuridica del patrimonium del princeps, del quale Augusto tiene a sottolineare l’origine e il carattere privatistico.

Secondo il sistema di fonti a nostra a disposizione, i beni facenti parte del patrimonio venivano acquistati dal principe in forza della designazione e dell’adozione da parte del predecessore. Tale connessione non poteva certo implicare l’indisponibilità, da parte del principe, dei beni facenti parti del patrimonio.

La creazione di una ratio privata può essere pertanto ricollegata all’intenzione di isolare un complesso di beni, di cui il principe poteva disporre, senza che ciò comportasse una incidenza dell’atto di disposizione sul fisco o sullo stesso patrimonio.

Altre fonti ci riportano che la creazione di una res privata risalga a Settimio Severo e sia da ricollegarsi alle confische da questo disposte nei confronti dei seguaci di Albino. I luoghi appartenenti al fisco non sono configurabili come pubblici, secondo Ulpiano: tutto questo fa pensare al fatto che le res fiscales non possono essere assimilate alle res publicae; tuttavia, pur essendo equiparate alle cose propriae e privatae del principe, non vengono identificate con quest’ultime.

La caratterizzazione della ratio in questione come privata non ha nulla a che vedere con i beni che rientrano,dunque, in un regime differenziato, rispetto a quelli riferiti al fiscus o al patrimonium.

Per quanto riguarda i funzionari dell’amministrazione finanziaria, la rilevanza dell’ufficio a rationibus e, quindi, del funzionario preposto all’amministrazione del fisco è stata riconosciuta, anche formalmente, da Adriano, con l’attribuire il rango più elevato nella carriera degli uffici al procurator a rationibus e con il riservare la carica ad appartenenti all’ordine equestre. Il procurator a rationibus è coadiuvato da ausiliari. Alla funzione di procurator a patrimonio si aggiunse quella di procurator rationis privatae a cui compete una posizione preminente rispetto alla funzione del procurator patrimonii che per di più poteva essere assunta anche da un liberto.

Nelle province, a parte l’incidenza delle funzioni adempiute dai procuratores, sono presenti delle strutture amministrative finanziarie. Un discorso a parte meritano quelle strutture a cui era affidata l’amministrazione delle proprietà imperiali. I singoli domini erano raggruppati in complessi territoriali più ampi affidati ai procuratores, che esplicavano funzioni di controllo sui procuratores da cui dipendeva l’amministrazione di ciascun dominio. Quest’ultima normalmente veniva data in appalto a conduttori, i quali concedevano in locazione a coloni singoli lotti dei terreno. Tutti questi rapporti non solo erano regolati da prescrizioni che rivestivano un carattere di uniformità ma sono sottoposti ad un controllo diretto da parte dell’imperatore.

Il procurator, dunque, non solo rappresenta l’imperatore in tale funzione di controllo ed esercita la giurisdizione nelle controversie fra coloni e conductores, esercitando al tempo stesso funzioni di polizia.

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