Un tratto fondamentale della fisionomia giuridica delle città consiste nella libertà personale degli abitanti.

Si affermò la consuetudine in virtù della quale chi avesse vissuto per un anno e un giorno nella città era considerato libero, quale che fosse il suo status originario. («l’aria della città rende liberi»).

Le fondazioni di città nuove da parte dei principi contennero spesso il privilegio di rendere liberi i futuri cittadini, così da invogliarli al trasferimento.

In tal modo, il termine «cittadino» divenne sinonimo di «libero», molti secoli prima di assumere A significato, anch’esso universale, di «soggetto politico primario».

Il ruolo politico e giuridico svolto dalla popolazione cittadina nelle scelte di interesse collettivo induce ad attribuire alle istituzioni comunali la qualifica di democrazie.

I consoli venivano cooptati dai consoli uscenti, ovvero scelti da elettori di secondo grado, o da speciali commissioni.

A loro volta, gli elettori dei consoli erano per lo più designati dalla sorte all’interno del Consiglio maggiore, sostituitosi precocemente, all’arengo di tutti i cittadini.

Il Consiglio maggiore non era neppur esso formato con procedimento rigorosamente democratico, poiché i suoi membri venivano scelti, per lo più, da elettori designati dalla sorte all’interno delle cellule di base della comunità cittadina, cioè i quartieri o le vicine.

Nonostante queste indubbie deformazioni oligarchiche, la rilevanza storica delle democrazie cittadine è innegabile.

Si trattò di una genuina creazione del medioevo, senza rapporto diretto di continuità con le istituzioni del mondo antico.

Il comune fu un edificio nuovo, costruito con Laterali di reimpiego tratti sia dai testi dell’antichità sia dal patrimonio delle istituzioni altomedievali; quanto a queste ultime, sono assai caratteristici, ad esempio, l’uso di moduli della tradizione feudale e il ricorso alle formule il ricorso alle formule delle paci di Dio all’interno della realtà comunale, suggerite od imposte dai capi della città.

Ancor più remoto era il precedente storico costituito dalle città greche. Le democrazie cittadine medievali non si possono assimilare are alle democrazie antiche: l’assenza di una numerosa popolazione di schiavi senza diritti politici, il carattere anzitutto civile ed economico dell’organizzazione cittadina, la sopravvivenza di centri di potere esterni alle città, l’esistenza di una struttura interna basata sulle corporazioni di mestiere, il ruolo svolto da un ceto di giuristi e da un sistema giuridico specializzato sono alcuni degli elementi che distinguono la città medievale rispetto alle città antiche.

Discontinuità rispetto alle democrazie antiche dunque. Ma anche discontinuità rispetto alle democrazie moderne: la crisi delle libertà comunali condurrà, a ordinamenti di altro segno, statuali per un verso.

Eppure le democrazie cittadine di matrice medievale hanno costituito un laboratorio di idee e di istituzioni che non è stato senza influenza sulle moderne teorie costituzionali, da Montesquieu in poi.

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