Libertà di ricerca

La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare dispone l’obbligo da parte degli stati e delle organizzazioni competenti di incoraggiare e facilitare la ricerca scientifica marina.

Essa deve avvenire:

– a fini esclusivamente pacifici;

– con l’obbligo di rendere pubblici i programmi e le conoscenze ricavate;

– senza intralcio degli usi leciti del mare e con riguardo alle norme per la protezione dell’ambiente marino;

– anche attraverso la cooperazione fra stati e organizzazioni.

Il regime della ricerca varia a seconda degli spazi ove essa si svolge:

Nel mare territoriale la ricerca e’ subordinata al consenso e alle condizioni dello stato sovrano.

Nella zona economica e sulla piattaforma continentale ugualmente occorre il consenso dello stato costiero. Tuttavia la cnudm prevede l’obbligo di consenso da parte dello stato costiero quando si tratti di progetti di ricerca pura, a fini esclusivamente pacifici per l’accrescimento delle conoscenze a vantaggio di tutta l’umanita’.

Il progetto puo’ invece essere rifitutato a discrezione dello stato costiero:

– se ha una incidenza sulla esplorazione e lo sfruttamento di risorse naturali (ricerca applicata);

– prevede perforazioni della piattaforma continentale, utilizzazione di esplosivi o introduzione di sostanze nocive nell’ambiente marino;

– se prevede la costruzione, lo sfruttamento o l’utilizzazione di isole e installazioni artificiali;

– in caso di mendaci dichiarazioni riguardanti gli scopi del progetto.

E’ inoltre previsto l’obbligo da parte dei promotori della ricerca di fornire allo stato costiero tutti i dati relativi alla ricerca prima, dandogli la possibilita’ di partecipare alla attivita’ se lo desidera, e comunicargli i risultati di questa poi. Risultati da counicare anche a livello internazionale.

Riguardo al consenso dello stato costiero vale la regola del consenso tacito. Il consenso si presume se lo stato costiero non dichiara il suo rifiuto entro 4 mesi dal ricevimento delle informazioni sul progetto.

Al di fuori della zona economica esclusiva la ricerca scientifica e’ libera e non richiede alcun consenso. Valgono le disposizioni generali della cnudm che prevedono la cooperazione fra stati e organizzazioni nello sviluppo e nel trasferimento delle tecnologie marine

Alcune disposizioni importanti riguardano la protezione degli oggetti storici e archeologici scoperti in mare. Si puo’ a proposito configurare una sorta di zona archeologica, che si estende al massimo 24 miglia dalle linee di base, entro la quale e’ illecita la asportazione non autorizzata degli oggetti in questione.

Per gli oggetti storici e archeologici trovati invece nell’Area si applica ovviamente il principio del patrimonio comune all’umanita’,e come tali sono conservati e custoditi, tenendo conto dei diritti preferenziali dello stato o paese di origine di tali oggetti, o per il quale essi hanno fondamentale importanza storica o culturale.

Libertà di utilizzare gli spazi marini per fini militari

La CMB vieta l’uso del mare per fini che contrastino con i fini primari delle NU, ammettendo comunque l’uso del mare per fini anche militari. È un fatto innegabile che tutti gli stati mantengano flotte militari di potenza largamente superiore a quella necessaria per le semplici funzioni di polizia e di repressione delle attività illecite. Per ciò che concerne l’uso degli spazi marini per esercitazioni militari, suscettibili di provocare danni a navi e persone espone lo stato al risarcimento del danno. Limiti alla libertà di navigazione possono derivare dalle zone di interdizione temporanea, proclamata dagli stati che svolgono esperimenti militari.

Talune attività di ricerca scientifica condotte in mare assumono connotazioni a carattere prevalentemente militare: è il caso degli esperimenti atomici. Emblematico è il caso della Francia che pretese di compiere esperimenti atomici sugli atolli del Pacifico. Ciò suscitò l’indignazione di Australia e Nuova Zelanda che portarono il caso davanti alla Corte Internazionale di Giustizia, opponendo non l’illiceità del fine militare, bensì la pericolosità degli effetti inquinanti. Da ciò possiamo dedurre che l’uso del mare per fini militari e per la ricerca militare, prescindendo dagli effetti nocivi degli stessi, è ammesso.

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