Dopo la chiusura dei Writs nel 1258 il Common Law amministrato dai giudici di Westminster seguì una crescita organica, ma lenta. L’Inghilterra a partire dal XV secolo entrò in una fase di accelerazione della storia destinata a mettere in crisi il sistema giuridico vigente.

L’Inghilterra entra nel circuito mercantile europeo, cosa che porta a mettere in risalto le lacune del Common Law. Ci fu un ritorno alle prerogative del sovrano che comincia a venire investito da un numero crescente di suppliche e quindi si crea la necessità di amministrare tutto ciò in qualche modo. Viene in rilievo il Cancelliere, che è un vescovo e il confessore del re: con la sua cultura e il suo potere aveva i mezzi per farsi obbedire.

Procedura → petizione, scritta o orale, in cui l’attore lamentava un’ingiustizia. Se il Cancelliere ritiene, chiama il convenuto mediante un atto di citazione, writ of subpoena [pronuncia: sab-pina], seguiva accertamento dei fatti in forma inquisitoria e il giudice era sempre il Cancelliere. Non si tenevano registri in cui inserire l’accertamento. Il Cancelliere preferiva emanare, come pena, ordini di fare o non fare. Inizialmente non vi era un vero e proprio diritto di Equity, nel senso che non esisteva un corpus di regole giuridiche costituenti un ordinamento specifico.

Le regole applicate erano grosso modo quelle della morale cristiana ma il Cancelliere non poteva contraddire le regole di diritto positivo. Poteva però sovvertirne il significato con un espediente retorico, sostenendo che le regole in sé erano giuste ma che il convenuto ne aveva abusato distorcendole ai fini della ingiustizia. In quest’ottica i diritti potevano essere attribuiti a Tizio o a Caio prescindendo completamente dal formalismo negoziale di cui era ricca la Common Law. Questa forma di giustizia inizialmente guadagna molta popolarità.

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